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Sentenza

Sentenza n. 1644/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento del silenzio illegittimamente serbato sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che l'attivazione delle misure di accoglienza richiesta dal ricorrente aveva fatto venir meno l'utilità concreta della decisione sul silenzio. La decisione è stata adottata con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti in considerazione della natura processuale della pronuncia.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di inserimento nelle misure di accoglienza per richiedenti asilo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso contro il silenzio asseritamente serbato dalla Prefettura di Milano sull'istanza di inserimento in una struttura di accoglienza, deducendo implicitamente l'illegittimità dell'inerzia amministrativa. Nel corso del giudizio, ha dichiarato che l'amministrazione aveva disposto l'attivazione delle misure di accoglienza in suo favore e che, per tale ragione, era venuto meno l'interesse a coltivare il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione; nella fattispecie, l'attivazione delle misure di accoglienza ha eliminato l'utilità concreta della pronuncia sul silenzio.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, anche in sede di trattazione della domanda cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'attivazione nel corso del processo del provvedimento o della prestazione richiesta elimina l'interesse concreto e attuale alla decisione e determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata deve essere valutata con riferimento all'utilità concreta conseguibile mediante la decisione giudiziale; quando tale utilità viene meno, il giudizio non può proseguire per ottenere una pronuncia meramente astratta sull'illegittimità dell'inerzia.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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