Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31478/2026 del 17/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile il reclamo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva accolto la domanda di risarcimento ex art. 35-ter ord. pen. proposta da un detenuto per il pregiudizio derivante dalle condizioni della detenzione negli istituti di Pescara e Chieti. La declaratoria di inammissibilità era fondata sull'asserita mancanza di legittimazione dell'amministrazione a proporre l'impugnazione, perché il reclamo era stato presentato senza il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Il Ministero della giustizia ha ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, sostenendo che la giurisprudenza di legittimità, incluse le Sezioni unite, riconosce all'amministrazione penitenziaria la legittimazione a proporre reclamo avverso l'ordinanza che accolga la domanda del detenuto, senza necessità dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, richiesta invece solo per il ricorso per cassazione. Il detenuto ha resistito con memoria, sostenendo la correttezza dell'ordinanza impugnata e chiedendo, in subordine, l'annullamento con rinvio per la decisione nel merito del reclamo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il Tribunale di sorveglianza non si era conformato ai principi già espressi dalle Sezioni unite e dalla giurisprudenza successiva, secondo cui l'amministrazione penitenziaria è legittimata a proporre reclamo ex art. 35-bis, comma 4, ord. pen. contro l'ordinanza che accolga l'istanza risarcitoria del detenuto, senza il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Per tale ragione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 35-ter ord. pen.

    norma posta a fondamento della domanda risarcitoria del detenuto per le condizioni di detenzione.

  • art. 35-bis, comma quarto, ord. pen.

    attribuisce all'amministrazione penitenziaria la legittimazione a proporre reclamo avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che accolga l'istanza del detenuto, senza necessità del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che accolga la domanda risarcitoria del detenuto per le condizioni di detenzione, l'amministrazione penitenziaria è legittimata a proporre reclamo anche senza l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.
  • La mancanza del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato non comporta l'inammissibilità del reclamo dell'amministrazione penitenziaria, quando la legge e la giurisprudenza di legittimità ne riconoscono la legittimazione a impugnare.
  • Quando il giudice di sorveglianza si discosta da un principio di diritto consolidato delle Sezioni unite sulla legittimazione all'impugnazione, la decisione va annullata, anche senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice competente per il seguito del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.