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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38890/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo alla Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 13 novembre 2024. I motivi dedotti sono il vizio di motivazione e la violazione di legge. Tuttavia, dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso non si confronta con le argomentazioni della decisione impugnata: si limita alla mera esposizione di massime giurisprudenziali e di proposizioni astratte, senza una specifica correlazione con la sentenza gravata. La Corte qualifica quindi il ricorso come totalmente generico.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

  • Corte cost. n. 186/2000

    viene richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria non è dovuta se manca la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è formulato in modo totalmente generico e non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Non è sufficiente riprodurre massime giurisprudenziali o enunciazioni astratte: i motivi devono essere specifici e correlati alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali è conseguenza necessaria; inoltre, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere irrogata una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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