Cassazione Penale, Ordinanza n. 38890/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo alla Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 13 novembre 2024. I motivi dedotti sono il vizio di motivazione e la violazione di legge. Tuttavia, dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso non si confronta con le argomentazioni della decisione impugnata: si limita alla mera esposizione di massime giurisprudenziali e di proposizioni astratte, senza una specifica correlazione con la sentenza gravata. La Corte qualifica quindi il ricorso come totalmente generico.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Corte cost. n. 186/2000
viene richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria non è dovuta se manca la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è formulato in modo totalmente generico e non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Non è sufficiente riprodurre massime giurisprudenziali o enunciazioni astratte: i motivi devono essere specifici e correlati alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali è conseguenza necessaria; inoltre, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere irrogata una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38841/2025 del 02/12/2025
- ordinanza_penale · 2 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38842/2025 del 02/12/2025
- ordinanza_penale · 2 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38843/2025 del 02/12/2025
- ordinanza_penale · 2 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38844/2025 del 02/12/2025
- ordinanza_penale · 2 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38845/2025 del 02/12/2025
- ordinanza_penale · 2 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38846/2025 del 02/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →