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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28044/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Decreto ingiuntivo notificato a piu' debitori solidali; uno dei condebitori ha estinto integralmente il debito prima che il decreto divenisse definitivo nei confronti dell'altro condebitore (Silvano Galasso) che non aveva proposto opposizione. La creditrice ha quindi eseguito il titolo nei confronti di Silvano con atto di precetto; Silvano ha proposto opposizione all'esecuzione deducendo l'avvenuto pagamento da parte dell'altro condebitore. Il Tribunale di appello aveva rigettato il gravame della creditrice ritenendo che l'estinzione del debito da parte di un coobbligato giovi anche agli altri e sia opponibile in sede di opposizione esecutiva. Odorico ha impugnato in Cassazione sostenendo che fatti estintivi anteriori al definitivo passaggio in giudicato del decreto potevano essere allegati solo con opposizione al decreto ingiuntivo e non in opposizione all'esecuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (cioe' ha confermato il principio che il debitore non opponente puo' opporre in sede esecutiva l'avvenuto pagamento integrale da parte di altro condebitore) e ha invece accolto il terzo e il quarto motivo relativi alle spese e alla condanna ex art.96 c.p.c. La sentenza impugnata e' stata cassata quanto a questi profili; la Corte ha liquidato direttamente le spese del giudizio di appello in favore della ricorrente in euro 800,00 oltre accessori e contributo, e ha compensato le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1292 c.c.

    Il pagamento effettuato da uno dei debitori solidali libera tutti i coobbligati; la Corte lo richiama per affermare che l'estinzione integrale del credito da parte di un condebitore opera anche nei confronti degli altri e puo' essere dedotta come difesa in sede esecutiva.

  • art. 1306 c.c.

    Il principio di estensione del giudicato tra coobbligati opera solo se il giudicato e' formatosi direttamente nei confronti del debitore che intende giovarvisi; la Corte distingue tale regola dall'operativita' della difesa dell'avvenuto pagamento.

  • art. 96 c.p.c.

    La norma sanziona l'abuso del processo e comporta condanna per lite temeraria; la Corte ha ritenuto errata l'applicazione da parte del Tribunale in assenza di chiara prova di mala fede o colpa grave della ricorrente.

  • artt. 615 e 647 c.p.c.

    Norme rilevanti quanto alle opposizioni e agli atti esecutivi; citate nelle argomentazioni sulla compatibilita' delle deduzioni in opposizione all'esecuzione.

  • art. 645 c.p.c.

    Rilevante in tema di opposizione all'esecuzione; richiamata nei motivi della ricorrente e valutata dalla Corte nel contesto della difesa per pagamento intervenuto.

  • art. 553 c.p.c.

    Richiamato a supporto del principio secondo cui il creditore puo' esperire mezzi esecutivi nei confronti di diversi condebitori fino a integrale soddisfacimento del credito, fermo il divieto di conseguire importi superiori al credito.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte ha utilizzato i poteri decisori previsti per decidere nel merito sulle spese di appello senza rinvio, avendo ritenuto non necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • d.m. n. 55 del 2014

    Parametro ministeriale per la quantificazione delle spese di lite; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse violato i massimali applicabili nello scaglione di riferimento.

  • Cass. n. 11051/2012

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che l'avvenuto pagamento da parte di un condebitore estingue il debito anche nei confronti degli altri e puo' essere dedotto come difesa anche in sede di legittimita'.

  • Cass. n. 8151/2020

    Richiamata per confermare che il creditore puo' agire esecutivamente verso piu' condebitori fintanto che non sia integralmene soddisfatto, ma non puo' conseguire somme superiori al credito.

  • Cass. n. 22696/2015

    Richiamata dalla ricorrente per sostenere che il condebitore non opponente non puo' giovarsi del giudicato ottenuto da altro debitore; la Corte ha tuttavia distinto questo principio dalla possibilita' di invocare il pagamento come difesa in esecuzione.

  • Cass. n. 15376/2016

    Cita il principio che il decreto ingiuntivo divenuto definitivo nei confronti di un condebitore e' insensibile all'accoglimento dell'opposizione proposta da altro condebitore; utilizzata nella dialettica sulle diverse modalita' di tutela ma non ostativa all'opposizione esecutiva per pagamento.

Massime di principio

  • In obbligazione solidale il pagamento integrale effettuato da un coobbligato estingue l'obbligazione anche per gli altri e puo' essere opposto come difesa in sede di esecuzione, anche se il singolo condebitore non ha precedentemente proposto opposizione al decreto ingiuntivo.
  • Il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo accerta l'esistenza e l'ammontare del credito, ma non legittima il creditore a ricevere piu' volte l'intero importo: il debitore chiamato all'esecuzione puo' paralizzare la pretesa dimostrando che il credito e' gia' stato integralmente soddisfatto.
  • Il debitore non e' onerato di proporre opposizione al decreto ingiuntivo solo per tutelarsi rispetto a pagamenti di cui potrebbe non avere conoscenza; la regola dell'economia processuale impedisce di obbligare il non conoscente a impugnare per prevenire pretese duplicative.
  • Il creditore puo' esperire esecuzioni concorrenti verso piu' condebitori fino a integrale soddisfazione del credito, ma resta vietato ottenere somme complessive superiori all'ammontare del credito medesimo; l'inosservanza va contrastata con opposizione esecutiva.
  • Per una condanna ex art.96 c.p.c. per lite temeraria e' richiesta prova di mala fede o colpa grave: il solo ripetersi di contenziosi tra le stesse parti non giustifica automaticamente l'addebito di abuso del diritto processuale.
  • Nelle opposizioni sulle spese occorre rispettare i parametri ministeriali di liquidazione; errori evidenti nella quantificazione possono essere rettificati dalla Corte di cassazione con liquidazione diretta.

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