Cassazione Penale, Sentenza n. 26350/2023 del 19/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. nei confronti dell'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia (3/2/2021) che aveva disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p., per la particolare complessità del dibattimento. Il ricorrente ha contestato la valutazione di "particolare complessità", sostenendo che, alla luce delle misure tecnologiche e del d.lgs. n. 150/2022 e della giurisprudenza comunitaria, la durata dei procedimenti deve essere ridotta (anche in ragione del principio della ragionevole durata) e quindi la sospensione dei termini non sarebbe più giustificata; ha inoltre evidenziato che il processo procede con serrata calendarizzazione (3-4 udienze/settimana) ed è ormai nella fase dell'esame degli imputati, con istruttoria prossima alla conclusione. In sede di requisitoria il Sostituto Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata richiesta di discussione orale ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28/10/2020 n.137 (convertito).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Sul merito ha ritenuto corretta la valutazione prognostica di "particolare complessità" operata dal giudice di primo grado e confermata dal Tribunale del riesame, fondata su plurimi elementi (numero di reati e di imputati, qualità delle imputazioni, complessità dell'istruttoria). Ha precisato che la valutazione è prognostica e deve riguardare l'attività da compiere nel corso del dibattimento, e che la calendarizzazione rapida delle udienze non esclude automaticamente la sussistenza della complessità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo le condizioni di esenzione secondo la sentenza Corte Cost. n.186/2000) e ha disposto gli adempimenti di legge (art. 94 disp. att. c.p.p.). La pronuncia non ha determinato la liberazione dell'imputato.
Norme richiamate
art. 304, comma 2, cod. proc. pen.
La sospensione dei termini di custodia cautelare per "particolare complessità" è una valutazione prognostica che deve riferirsi all'attività da compiere durante il dibattimento (non a quella già svolta). La motivazione è adeguata se indica elementi quali numero di imputati, numero e natura delle imputazioni, complessità dell'istruttoria; se adeguatamente motivata è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti del controllo motivazionale.
Norma che disciplina l'appello avverso le decisioni in materia cautelare: il ricorso avverso il provvedimento di riesame è stato esaminato e ritenuto manifestamente infondato/inammissibile sulla base della valutazione di merito e delle regole procedurali applicabili.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. con mod. in legge 18/12/2020 n.176)
Il Sostituto Procuratore generale ha richiamato tale disposizione (relativa alla richiesta di discussione orale) per eccepire l'inammissibilità del ricorso ove non sia stata richiesta la discussione; la Corte ha comunque deciso sul ricorso ritenendolo manifestamente infondato, senza basare la decisione unicamente su detta inosservanza procedurale.
Richiamato dal ricorrente come elemento di contesto circa la riduzione dei tempi processuali grazie all'introduzione della tecnologia; la Corte ha osservato che eventuali miglioramenti organizzativi o legislativi della durata processuale non incidono automaticamente sulla legittimità della sospensione dei termini di custodia cautelare quando la motivazione della complessità sia adeguata e prospettica.
art. 94, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti conseguenti alla pronuncia; la Corte ha disposto gli adempimenti di competenza della cancelleria previsti dalla norma (esecuzione del provvedimento in ambito di custodia ecc.).
sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/6/2000
La Corte è richiamata quale parametro per valutare le condizioni di esenzione dal pagamento alla Cassa delle ammende; constatato che le condizioni non sussistono, il giudice ha disposto il pagamento di una somma equitativamente determinata.
Massime di principio
- La sospensione dei termini di custodia cautelare per "particolare complessità" ex art. 304(2) c.p.p. è una valutazione prognostica: il giudice deve motivare in riferimento all'attività da svolgere durante il processo (numero di imputati, numero e natura dei reati, complessità dell'istruttoria, questioni tecniche/giuridiche da esaminare).
- La mera accelerazione della calendarizzazione (più udienze a settimana) o il progresso dell'istruttoria verso la conclusione non sono di per sé sufficienti a escludere la sussistenza della complessità se sussistono elementi fattuali che la giustificano.
- Richiami a miglioramenti organizzativi o normativi che mirano a ridurre la durata complessiva del processo (es. misure tecnologiche, d.lgs. n.150/2022) non determinano automaticamente la riduzione dei termini di custodia cautelare: occorre una disposizione normativa o una motivazione specifica che colleghi tali riduzioni alla disciplina cautelare.
- Le decisioni che motivano adeguatamente la complessità del dibattimento sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se la motivazione è chiara e fondata su elementi concreti.
- In sede di impugnazione cautelare è necessario considerare le prescrizioni procedurali (es. eventuale richiesta di discussione orale prevista da norme emergenziali o transitorie): l'inosservanza può essere utilizzata dall'ufficio requirente per eccepire inammissibilità, ma il giudice può comunque decidere sul merito quando ritenga il ricorso manifestamente infondato.
- Chi propone ricorso manifestamente infondato rischia condanna alle spese e all'ulteriore somma per la Cassa delle ammende; valutare attentamente le ragioni di merito e la documentazione probatoria prima di impugnare.
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