Cassazione Civile, Sentenza n. 22783/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione delle somme dopo la conversione del pignoramento: il motivo principale (quinto) deduce la nullità dell'intero giudizio di merito per la mancata partecipazione di un litisconsorte necessario, il debitore principale Francesco Amabile, la cui presenza era necessaria poiché l'opposizione riguarda la distribuzione delle somme spettanti ai creditori e va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il quinto motivo di ricorso, ritenendo fondato il vizio per mancata partecipazione del litisconsorte necessario (Amabile), ha dichiarato la nullità del giudizio di merito, cassato la sentenza della Corte d'Appello e disposto il rinvio al Tribunale di Milano quale giudice di primo e unico grado (opposizione da qualificare ai sensi dell'art. 617 c.p.c.), in persona di diverso magistrato; gli altri motivi sono stati assorbiti; la cassazione è pronunciata ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., con condanna per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'opposizione alla distribuzione delle somme va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e in tale giudizio sussiste il litisconsorzio necessario iniziale tra creditore, debitore diretto e terzo proprietario; la mancata partecipazione di un litisconsorte necessario determina la nullità del giudizio.
Richiamato per il contestuale pignoramento eseguito sull'immobile con riferimento a garanzia ipotecaria prestata per obbligazione di terzo (Amabile): spiega la posizione per cui l'esecutato aveva concesso ipoteca per debito altrui.
Nel caso di difetto di contraddittorio per mancata chiamata di un litisconsorte necessario, la corte d'appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione di annullare le pronunce emesse per vizio (qui nullità per mancanza del litisconsorte necessario) e rinviare la causa al giudice di prime cure; la Corte ha applicato questa disposizione per il rinvio al Tribunale di Milano.
Richiamato nella disamina sull'integrazione del contraddittorio: la Corte osserva che il termine ex art. 331 per l'integrazione può essere superfluo nei casi di ricorso per cassazione manifestamente infondato, ma non è applicabile quando manca un litisconsorte necessario nel merito, perché in tal caso sussiste nullità insanabile senza rimessione.
Richiamati in relazione all'esigenza di ragionevole durata del processo e all'obbligo del giudice di evitare formalità inutili; la Corte precisa che tali esigenze possono giustificare l'omissione dell'integrazione del contraddittorio in Cassazione solo in casi eccezionali e non quando vi sia mancanza di un litisconsorte necessario nel merito.
La Corte osserva che, dopo l'atto finale che chiude il processo esecutivo (l'assegnazione), non è ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; l'atto è da qualificare come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Massime di principio
- Nelle opposizioni agli atti esecutivi (in particolare relative alla distribuzione delle somme dopo conversione del pignoramento) il contraddittorio è necessariamente esteso a tutti i soggetti la cui sfera giuridica è interessata: creditore procedente, debitore diretto e terzo proprietario; la loro mancata partecipazione può comportare la nullità del processo.
- La mancata chiamata di un litisconsorte necessario nel merito è vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e normalmente determina l'annullamento delle pronunce emesse, con rinvio al giudice di prime cure per la celebrazione del giudizio con tutte le parti.
- La possibilità di non integrare il contraddittorio in Cassazione è un'eccezione giustificata da esigenze di economia processuale e dalla manifesta infondatezza del ricorso, ma non si applica quando il vizio riguarda l'originaria mancanza di un litisconsorte necessario nel merito.
- Le controversie sulla distribuzione finale delle somme spettanti ai creditori devono essere trattate come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; non è corretta la qualificazione residuale come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dopo l'atto finale che chiude il processo esecutivo.
- Prima di procedere alla definizione della distribuzione in esecuzione, il giudice e le parti devono verificare e garantire l'integrità del contraddittorio convocando tutti i potenziali interessati: omissioni possono determinare nullità e allungare i tempi del procedimento in caso di annullamento e rinvio.
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