Cassazione Penale, Sentenza n. 01785/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con una misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari) ai sensi dell'art. 299 c.p.p. Lamenta che il Tribunale non abbia adeguatamente considerato il decorso del tempo e la confisca delle entità imprenditoriali riconducibili all'associazione mafiosa, elementi che avrebbero ridotto il pericolo di reiterazione del reato; contesta inoltre la presunta contraddittorietà della motivazione rispetto a provvedimenti adottati nei confronti di altri coimputati e contesta l'esclusione dell'idoneità del domicilio indicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo le censure manifestamente infondate. Ha richiamato la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere per i reati di associazione mafiosa (art. 275, comma 3, secondo periodo c.p.p.), normativa rafforzata dalla legge n. 47/2015 e la cui compatibilità costituzionale è stata confermata dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 136/2017. Ha ritenuto che il ricorrente avesse chiesto un risultato precluso dalla normativa vigente e che non abbia prodotto elementi concreti idonei a dimostrare il venir meno della sua militanza nel sodalizio o la cessazione del pericolo sociale; inoltre non ha dimostrato l'identità della sua situazione rispetto a quella dei coimputati cui sarebbero state concesse misure meno afflittive. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'appello al Tribunale del riesame; qui richiamata come il titolo di impugnazione dell'appello al Tribunale della libertà/riesame
Prevede la possibilità di sostituzione della misura cautelare per sopravvenuta diminuzione delle esigenze cautelari; nel caso di reato di associazione mafiosa l'applicazione è di fatto ostacolata dalla presunzione normativa prevista dall'art. 275, comma 3
art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen.
art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen.
Stabilisce la presunzione della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'esclusiva adeguatezza della custodia in carcere per i delitti di associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che, in presenza di tale presunzione, la sostituzione della custodia sia preclusa salvo elementi molto concreti e specifici
Legge 16 aprile 2015, n. 47
Norma che ha novellato il codice di procedura penale rafforzando la disciplina cautelare per i reati di criminalità organizzata e conferendo rilievo alla presunzione di adeguatezza della custodia in carcere
Ordinanza Corte costituzionale n. 136 del 2017
ordinanza n. 136 del 2017
Ha confermato la compatibilità costituzionale della disciplina introdotta dalla legge n. 47/2015 e della presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p.; richiamata dalla Cassazione a supporto della legittimità della limitazione alla sostituzione della custodia
Norma che disciplina le conseguenze economiche in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso, qui invocata per la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Sentenza/Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Citata per affermare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità da parte del ricorrente; pur non escludendo l'inammissibilità, consente di applicare le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. in termini equilibrati
Massime di principio
- Per i reati di associazione mafiosa vige una presunzione normativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere: le richieste di sostituzione devono essere fondate su elementi concreti e nuovi che dimostrino il venir meno del pericolo di reiterazione
- Elementi come il decorso del tempo o la confisca di beni possono essere rilevanti solo se collegati con prove che attestino la reale e verificabile riduzione della capacità del soggetto di incidere sull'associazione (es. perdita di ruolo, isolamento operativo), non con argomentazioni generiche
- Il confronto con misure concesse ad altri imputati richiede la piena dimostrazione dell'identità di posizione soggettiva e obiettiva: riferimenti generici ad altri provvedimenti non bastano a dimostrare disparità di trattamento
- Questioni attinenti all'idoneità del domicilio sono di secondaria importanza se la legge, per il titolo di reato, preclude in radice la sostituzione della misura; pertanto è preferibile focalizzarsi sulla produzione di prove dirette dello scioglimento dei legami associativi
- In cassazione un ricorso che chieda l'ottenimento di un risultato espressamente precluso dalla normativa vigente è, in via plausibile, inammissibile: valutare la strategia difensiva (es. impugnazioni costituzionali o raccolta di prove nuove) prima di proporre ricorsi destinati a non essere esaminati nel merito
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