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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30360/2025 del 05/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di permesso premio. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 30-ter Ord. pen. e vizio di motivazione: sosteneva che il diniego si fondava unicamente sulla presunta mancanza di revisione critica del reato (anche legata alla sua proclamata innocenza) senza considerare adeguatamente gli altri requisiti necessari per il permesso quali la regolare condotta carceraria, l'assenza di pericolosità sociale e la funzionalità del permesso a coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro; le relazioni di sintesi, secondo il ricorrente, dimostravano invece l'esistenza di tali requisiti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e mancata specificità. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente valutato, alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale, che la mancanza di qualsiasi segno di revisione critica del trascorso criminale, in presenza di reati di particolare gravità e di pena rilevante (nel caso, condanna a 25 anni per omicidio volontario e occultamento di cadavere), è indice di persistenza della pericolosità sociale e legittima il diniego del permesso premio. La Corte ha altresì constatato che l'ordinanza impugnata aveva preso atto degli elementi positivi ma li aveva ritenuti prevalenti; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 30-ter Ord. pen.

    Per la concessione dei permessi premio oltre alla regolare condotta è necessaria l'assenza di pericolosità sociale; la mancata rivisitazione critica del comportamento deviante rileva negativamente ai fini della valutazione della pericolosità, specialmente per reati gravi e pene lunghe.

  • Sez. 1, n. 435 del 29/11/2023, Rv. 285567

    Giurisprudenza di legittimità che afferma l'esigenza, ai fini dei permessi premio, dell'assenza di pericolosità sociale e che la mancata rivisitazione critica del passato deviante è elemento rilevante in senso negativo.

  • Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, Rv. 269195

    Precedente che conferma la maggiore attenzione richiesta nella valutazione della pericolosità per soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontano nel tempo, e che la mancanza di elementi indicativi di rivisitazione critica può ostare alla concessione del permesso.

  • Corte costituzionale, sent. 13/06/2000 n. 186

    Richiamata in relazione alla liquidazione della somma alla Cassa delle ammende; la sentenza è utilizzata per motivare l'applicazione della sanzione pecuniaria in assenza di elementi che dimostrino la proponibilità del ricorso senza colpa.

Massime di principio

  • Per ottenere un permesso premio non basta la sola regolare condotta in carcere: è necessario anche dimostrare l'assenza di pericolosità sociale.
  • La mancata revisione critica del proprio comportamento criminoso (mancanza di consapevolezza o introspezione) costituisce un elemento rilevante e può giustificare il diniego del permesso, soprattutto se i reati sono di particolare gravità e la pena è lunga.
  • La proclamazione di innocenza non è di per sé ostativa alla concessione del beneficio, ma se non è accompagnata da elementi che dimostrino un percorso di riflessione o cambiamento, può essere valutata negativamente.
  • Nel procedimento in Cassazione è necessario indicare elementi concreti e specifici che contrastino la valutazione di pericolosità sociale: ricorsi generici o meramente affermativi rischiano l'inammissibilità.
  • La decisione di diniego deve risultare motivata rispetto ai requisiti previsti dall'art. 30-ter; tuttavia il giudice può ritenere prevalente la valutazione negativa della pericolosità anche avendo preso atto di elementi positivi.
  • In caso di ricorso manifestamente inammissibile o generico, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

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