Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17596/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha rilevato che la Corte di appello non aveva considerato la spedizione a mezzo raccomandata (circostanza documentabile e valutabile come "fatto processuale"), applicando erroneamente il termine di decadenza. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha trasmesso gli atti alla Corte di appello di Bari per il prosieguo del giudizio di appello.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di primo grado ritenuta inammissibile per intempestività dalla Corte di appello di Bari che ha stimato elasso il termine di 45 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., nonostante l'atto di appello fosse stato spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il 5 ottobre 2019 e pervenuto in Cancelleria il 9 ottobre 2019. Il ricorrente ha dedotto che, ai sensi dell'art. 583 (comma 2), la data dell'impugnazione coincide con quella della spedizione e che, tenendo conto della sospensione feriale dei termini, il termine scadeva il 7 ottobre 2019, rendendo quindi tempestivo l'appello.

Norme richiamate

  • art. 583 cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato il principio per cui, se l'impugnazione è spedita mediante telegramma o posta raccomandata, la data rilevante è quella della spedizione (comma 2); il comma 1 consentiva all'epoca l'invio per raccomandata.

  • art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Fissa il termine di 45 giorni per l'impugnazione in presenza della sentenza depositata nel termine lungo (ai sensi dell'art. 544, comma 3); la Corte di merito l'aveva invocato per dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ma la Cassazione ha ritenuto la relativa applicazione errata alla luce della prova della spedizione.

  • art. 544, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per qualificare la sentenza come "depositata entro il termine lungo" e quindi per individuare il termine di impugnazione applicabile; la Cassazione ha calcolato correttamente il termine tenendo conto della sospensione feriale.

  • art. 620 cod. proc. pen.

    Consente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nelle ipotesi indicate; la Corte di Cassazione ha adottato tale rimedio disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello per il proseguimento del giudizio.

  • art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per violazione di norme processuali; la doglianza del ricorrente è stata inquadrata in tale previsione e ritenuta fondata.

  • art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    Limita l'ambito di deduzione in Cassazione; la parte ha esercitato il gravame nei limiti consentiti e la Corte ha valutato il vizio di procedura dedotto.

  • art. 111 Cost.

    Riferimento costituzionale alla garanzia del giusto processo e del diritto di impugnare le decisioni giudiziarie; utilizzato a supporto dell'argomentazione sulla corretta tutela dei rimedi giurisdizionali.

Massime di principio

  • La data di spedizione mediante posta raccomandata o telegramma (quando prevista dalla normativa) rileva come data dell'impugnazione: conservare e produrre la ricevuta di spedizione è essenziale per dimostrare la tempestività.
  • I termini processuali soggetti a sospensione feriale devono essere calcolati ripartendo i giorni utili prima e dopo il periodo di sospensione; errori nel calcolo possono incidere sulla ammissibilità dell'impugnazione.
  • In sede di verifica dell'ammissibilità l'organo giudicante deve esaminare le prove del comportamento processuale delle parti (la Corte può essere giudice del "fatto processuale") e non limitarsi alla mera indicazione riportata sul frontespizio dell'atto.
  • Se la Corte territoriale dichiara inammissibile un atto senza valutare idonee prove di spedizione, la Cassazione può annullare la decisione e rinviare (o, se il caso lo consente, annullare senza rinvio) per consentire il regolare prosieguo del giudizio.
  • Per evitare rischi di decadenza, utilizzare sempre mezzi di impugnazione che lascino traccia opponibile (raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata ove ammessa, ecc.) e conservare la documentazione attestante la spedizione.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione attenersi ai limiti e alle specifiche previste dall'art. 606 c.1: eccezioni di violazione di norme processuali devono essere formulate con chiarezza e nei limiti consentiti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.