Cassazione Civile, Ordinanza n. 16816/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Alcuni fratelli avevano agito nei confronti del proprietario di un fondo chiedendo la reintegra nel possesso di una servitù di passaggio che, secondo la loro prospettazione, era stata impedita mediante la posa dapprima di un filo di ferro e poi di una sbarra metallica sul terreno attraversato per accedere ai loro fondi. Il Tribunale aveva accolto il ricorso possessorio e ordinato la rimozione degli ostacoli. Il convenuto aveva impugnato l’ordinanza, ma la Corte d’Appello aveva dichiarato d’ufficio inammissibile l’appello ritenendo applicabile la nuova formulazione dell’art. 703 c.p.c. introdotta dal d.l. n. 35/2005, con conseguente formazione del giudicato per mancato reclamo e mancata istanza di prosecuzione del merito. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha denunciato violazione degli artt. 703 e 669-octies c.p.c. e del principio di irretroattività della legge, sostenendo che la disciplina processuale richiamata dalla Corte territoriale era entrata in vigore il 1° marzo 2006 e non si applicava a un procedimento possessorio instaurato con ricorso depositato il 27 gennaio 2006.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha rilevato che la modifica dell’art. 703 c.p.c. operata dal d.l. n. 35/2005, nel testo applicabile alle controversie possessorie con fase sommaria e successiva prosecuzione del merito, entrava in vigore il 1° marzo 2006 e si applicava solo ai procedimenti instaurati dopo tale data. Poiché il ricorso possessorio era stato depositato il 27 gennaio 2006, la Corte d’Appello aveva erroneamente applicato la nuova disciplina transitoria, ignorando il differimento della data di efficacia disposto dal d.l. n. 273/2005. Di conseguenza, la sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione, perché riesamini il gravame secondo la corretta disciplina processuale e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
comma 2; comma 3; comma 4
La versione introdotta dalla riforma prevedeva reclamabilità dell’ordinanza possessoria e, in caso di mancato reclamo o dopo la decisione sul reclamo, la possibilità di chiedere la prosecuzione del giudizio di merito; tale disciplina non si applica ai procedimenti instaurati prima della sua entrata in vigore.
È il rimedio di reclamo richiamato dalla nuova formulazione dell’art. 703 c.p.c. per le ordinanze che accolgono o respingono la domanda possessoria.
La disciplina previgente richiamava il meccanismo della fase sommaria e della successiva fissazione del termine per l’instaurazione del giudizio di merito.
art. 2, comma 3, lett. e-bis), nn. 7), 7.1), 7.2)
Ha modificato l’art. 703 c.p.c. introducendo reclamo e prosecuzione del merito nelle cause possessorie.
art. 2, comma 3-quinquies
Ha previsto che le modifiche in materia possessoria entrassero in vigore il 1° marzo 2006 e si applicassero solo ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ha sostituito le parole "1° gennaio 2006" con "1° marzo 2006" nella disciplina transitoria, correggendo il differimento dell’entrata in vigore della riforma.
Massime di principio
- Le modifiche processuali che introducono un nuovo regime di impugnazione o di prosecuzione del giudizio si applicano solo ai procedimenti per i quali la legge transitoria ne preveda espressamente l’efficacia, sicché il giudice deve verificare con precisione la data di instaurazione del processo.
- In materia possessoria, la disciplina dell’art. 703 c.p.c. va applicata secondo il regime vigente al momento del deposito del ricorso; l’erronea applicazione della riforma a procedimenti anteriori integra violazione di legge e determina la cassazione della decisione che abbia dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione.
- Quando la disciplina transitoria differisce l’entrata in vigore di una riforma processuale e ne limita l’applicazione ai procedimenti successivi, il giudice non può desumere la formazione del giudicato o la preclusione all’impugnazione da un mancato reclamo previsto solo dal nuovo testo normativo.
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