Cassazione Civile, Sentenza n. 156/2020 del 09/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fornitore)
La controversia
La società italiana aveva convenuto davanti al Tribunale di Treviso la società tedesca, chiedendo l’accertamento dell’insussistenza di propri inadempimenti o, in subordine, della loro non gravità, nonché il risarcimento di 5.000.000 di euro, o della diversa somma accertanda, per abuso di dipendenza economica e interruzione arbitraria del rapporto senza congruo preavviso. Dal 2004 la società tedesca le aveva commissionato la produzione di pantaloni destinati alla commercializzazione con il proprio marchio, secondo modelli e specifiche tecniche forniti dalla committente. La ricorrente allegava di effettuare anche test sui tessuti e attività di adattamento dei modelli; la committente indicava i fornitori e, secondo le precisazioni processuali, trattava direttamente con essi per quantitativi e programmi di consegna. Dal 2007, su richiesta di aumento della capacità produttiva, la ricorrente aveva effettuato investimenti, tra cui 300.000 euro in una società ucraina, e realizzato in Romania un nuovo stabilimento con un esborso complessivo di 3.500.000 euro (2.000.000 per l’area e 1.500.000 per fabbricato e impianti). Dopo aver contestato con lettera dell’11 settembre 2008 difformità e difetti delle lavorazioni, la committente aveva comunicato il 21 ottobre 2008 di voler ridurre drasticamente gli ordini e aveva poi cessato di conferire nuove commesse; il rapporto era stato interrotto con e-mail del 21 febbraio 2009, nonostante una proposta di riduzione dei prezzi formulata dalla ricorrente nella stessa data. Il Tribunale di Treviso, con sentenza del 29 luglio 2011, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione italiana, qualificando il rapporto come compravendita e individuando in Germania il luogo di consegna. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 25 gennaio 2018, aveva rigettato l’appello. In cassazione la società ha proposto tre motivi sulla giurisdizione: contestando la qualificazione del rapporto come compravendita anziché prestazione di servizi ai fini dell’art. 5, punto 1, del Regolamento CE n. 44/2001; sostenendo che le modalità di approvvigionamento dei materiali, le istruzioni della committente e le attività svolte integravano una prestazione di servizi; e censurando la valutazione della forma scritta ai fini della subfornitura e la declinatoria di giurisdizione anche sulle domande risarcitorie. Con il quarto motivo ha censurato la statuizione sulle spese del grado d’appello. La resistente aveva inoltre eccepito l’improcedibilità del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di improcedibilità, rilevando che era stata depositata la copia della sentenza notificata via PEC, estratta dal fascicolo telematico e asseverata conforme. Ha accolto, per quanto di ragione, il primo motivo: ai fini della giurisdizione, la qualificazione deve essere svolta sulla base dei fatti costitutivi allegati nella domanda e delle precisazioni ammesse, nonché delle produzioni probatorie dirette a dimostrarli, senza anticipare l’accertamento di merito. Applicando i criteri della CGUE nella causa Car Trim, la Corte ha ritenuto decisivo che la domanda allegasse una produzione svolta secondo specifiche tecniche e modelli della committente, circostanza rilevante per la qualificazione come prestazione di servizi, e che le precisazioni prospettassero un coinvolgimento diretto della committente nell’approvvigionamento dei materiali. I giudici di merito avevano invece dato rilievo all’acquisto dei materiali presso terzi e avevano omesso di valutare sia la produzione secondo le istruzioni della committente sia le successive precisazioni sulle modalità di approvvigionamento. La Corte ha quindi dichiarato la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del Regolamento CE n. 44/2001. Non ha deciso se il rapporto fosse in concreto una subfornitura secondo la legge italiana: tale qualificazione resta al giudice di merito per la decisione sul merito, all’esito dell’eventuale istruzione. Gli altri motivi, compreso quello sulle spese d’appello, sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata quanto alla declinatoria di giurisdizione e le parti sono state rimesse al Tribunale di Treviso, davanti a diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 5, punto 1, lett. b), Regolamento CE n. 44/2001
Un contratto la cui obbligazione caratteristica sia una prestazione di servizi sarà qualificato come “prestazione di servizi” ai sensi di detto art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino.
La giurisdizione si individua distinguendo tra compravendita e prestazione di servizi in base all’obbligazione caratteristica del rapporto. Nel caso di prestazione di servizi, il criterio speciale è il luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati.
La norma, assumendo come criterio determinativo della giurisdizione l’oggetto della domanda, implica in primo luogo che le norme regolatrici della giurisdizione e, quindi, anche quelle individuatrici della giurisdizione italiana nei confronti dello straniero, siano applicate con riferimento alla domanda giudiziale, cioè ai fatti costitutivi di essa (causa petendi) ed al suo oggetto (c.d. petitum sostanziale).
La giurisdizione si determina in riferimento alla domanda, ai fatti costitutivi allegati e al petitum sostanziale. La decisione sulla giurisdizione non pregiudica l’accertamento di merito sulla pertinenza del diritto o sulla proponibilità della domanda.
art. 183, comma 6, nn. 1 e 2, c.p.c.
Ne consegue che, ai fini della determinazione della giurisdizione non rileva il successivo svolgimento dell’attività di istruzione diretta a verificare il fondamento degli elementi dedotti ed allegati con la domanda e con l’attività di precisazione.
Le precisazioni della domanda consentite dal n. 1 possono concorrere a individuare i fatti rilevanti per la giurisdizione. Le deduzioni probatorie e le produzioni documentali ammesse nella fase successiva possono essere considerate quando sono dirette a dimostrare i fatti costitutivi già allegati o precisati, senza trasformare la decisione sulla giurisdizione in un accertamento del merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Poichè le domande giudiziali introdotte dalla ricorrente traggono titolo in via diretta o comunque indiretta dal rapporto contrattuale intercorso fra le parti ed è, dunque, necessario qualificare tale rapporto alla stregua delle due alternative indicate dalla normativa comunitaria, questa Corte, in base al consolidato principio secondo cui “in ordine alle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono anche giudice del fatto, sicchè possono e devono esaminare l’atto negoziale la cui valutazione incida sulla determinazione della giurisdizione” (Cass., Sez. Un. 8074 del 2015), è senz’altro legittimata a procedere all’esame delle emergenze fattuali evocate dalla ricorrente come connotanti lo svolgimento del rapporto (essendosi fornita di esse l’indicazione specifica ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6: Cass., Sez. Un. 28332 del 2019, da ultimo).
Nel ricorso per cassazione sulla giurisdizione, la Corte può esaminare il fatto processuale e l’atto negoziale rilevante per determinare la giurisdizione, purché le emergenze fattuali siano specificamente indicate secondo l’onere previsto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 5, punto 1, lett. b), del Regolamento CE n. 44/2001, la distinzione tra compravendita di beni e prestazione di servizi dipende dall’obbligazione caratteristica del contratto; la fornitura di beni da fabbricare non è, di per sé, sufficiente a escludere la compravendita.
- La fabbricazione secondo specifiche del committente può concorrere a qualificare il rapporto come prestazione di servizi quando, secondo i fatti allegati, il fornitore risponde della corretta esecuzione delle istruzioni del committente anziché della qualità e conformità dei beni prodotti.
- La fornitura dei materiali da parte dell’acquirente può orientare la qualificazione verso la prestazione di servizi; tale criterio ha portata tendenziale e va valutato concretamente, considerando anche le modalità sostanziali di approvvigionamento e l’eventuale intervento diretto dell’acquirente presso i fornitori.
- La giurisdizione si determina sulla base della domanda e dei fatti costitutivi allegati, comprese le precisazioni processuali ammesse; non dipende dall’accertamento istruttorio definitivo della verità dei fatti né dalla qualificazione di merito del rapporto secondo il diritto nazionale.
- Ai fini della giurisdizione possono essere considerate le produzioni documentali e le prove dedotte quando sono dirette a rappresentare o dimostrare fatti già allegati o precisati e non introducono una diversa domanda.
- La qualificazione del rapporto come prestazione di servizi ai fini della giurisdizione non decide se esso costituisca, nel merito e secondo la legge nazionale applicabile, un contratto di subfornitura.
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