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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31725/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito dichiarando la nullità dell'intero procedimento e delle sentenze di merito. Vengono poste a carico dei resistenti anche le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce da una denuncia di nuova opera proposta da una comproprietaria di fondi rustici contro altre comproprietarie pro quota, per ottenere la sospensione di lavori edilizi avviati sul bene comune, il divieto di prosecuzione dell'opera e la riduzione in pristino. Nel giudizio di merito la domanda fu accolta, ma in cassazione le originarie convenute censurano la sentenza d'appello deducendo, con il primo motivo, la violazione delle norme sul procedimento cautelare uniforme e sul principio della domanda: dopo l'ordinanza cautelare di accoglimento della denuncia di nuova opera, il giudizio di merito non sarebbe stato introdotto dalla parte interessata con un autonomo atto di citazione nel termine di legge; invece il giudice cautelare aveva fissato direttamente un'udienza di prosecuzione, facendo proseguire il processo senza la necessaria domanda di merito e senza consentire alle convenute di chiamare in causa altri soggetti e di proporre domande riconvenzionali, tra cui usucapione e affrancazione. Con il secondo motivo si deduceva inoltre il mancato rilievo del difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di altri comproprietari necessari. La Corte ritiene fondato il primo motivo, rilevando che nelle azioni di nunciazione il procedimento cautelare si chiude con l'ordinanza e il successivo giudizio di cognizione richiede una autonoma domanda di merito; se il giudizio prosegue senza tale atto per effetto di una erronea fissazione giudiziale dell'udienza, il procedimento è affetto da nullità assoluta per violazione del principio della domanda, non sanata dal contraddittorio instaurato in fatto. Il secondo motivo resta assorbito.

Norme richiamate

  • art. 688 c.p.c.

    Le azioni di denuncia di nuova opera rientrano nel procedimento cautelare uniforme e seguono la disciplina richiamata dal rito cautelare.

  • art. 669-octies c.p.c.

    Per i provvedimenti cautelari compresi quelli emessi a seguito di denuncia di nuova opera, il procedimento di merito può essere iniziato dalla parte, ma deve esserlo con autonoma domanda giudiziale entro il termine previsto dalla legge ratione temporis.

  • art. 669-novies c.p.c.

    Se il giudizio di merito non viene iniziato nel termine perentorio o si estingue successivamente, il provvedimento cautelare perde efficacia.

  • art. 669-quaterdecies c.p.c.

    Le azioni nunciatorie sono soggette alla disciplina del procedimento cautelare uniforme.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità derivante dalla mancata domanda di merito non è sanata dal semplice raggiungimento del contraddittorio, perché lo scopo della domanda è tematizzare il processo con una specifica pretesa, non soltanto instaurare il contraddittorio.

  • art. 99 c.p.c.

    Il principio della domanda impone che la giurisdizione sia esercitata su impulso di parte; la sua violazione determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio.

  • art. 2907 c.c.

    La tutela giurisdizionale dei diritti presuppone l'iniziativa di parte; manca l'oggetto del processo se non vi è una domanda di merito.

  • art. 102 c.p.c.

    Il motivo relativo al litisconsorzio necessario viene assorbito dall'accoglimento del vizio più radicale del procedimento.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono le norme processuali invocate per denunciare violazione di legge e nullità del procedimento in cassazione.

Massime di principio

  • Nelle azioni di nunciazione, l'ordinanza cautelare non sostituisce la domanda di merito: il successivo giudizio di cognizione deve essere introdotto con un autonomo atto di parte avente contenuto decisorio sul diritto controverso.
  • La fissazione giudiziale di un'udienza di prosecuzione del merito non può sanare la mancanza dell'atto propulsivo di parte richiesto dalla legge; in tal caso il processo è affetto da nullità assoluta per violazione del principio della domanda.
  • La nullità derivante dalla mancanza della domanda giudiziale non è una mera irregolarità del contraddittorio, perché la domanda serve a definire l'oggetto del processo e non è sostituibile dal solo effettivo confronto tra le parti.
  • Quando il giudice di legittimità accerta una nullità assoluta che investe l'intero procedimento e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza e decidere nel merito dichiarando la nullità del processo e degli atti consequenziali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioNullitàOnere della prova

Testo integrale

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