Ordinanza n. 4439/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità agli accertamenti psicofisici per il concorso per l'assunzione di 6500 VFI nell'Esercito, nonché la graduatoria e il successivo provvedimento di inidoneità della Commissione Medica del CSRNE di Foligno
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il giudizio di inidoneità agli accertamenti psicofisici nell'ambito del concorso pubblico per esami e titoli per l'assunzione di 6500 volontari in ferma iniziale nell'Esercito, indetto con decreto del Direttore Generale del 25 ottobre 2024. Con motivi aggiunti del 12 febbraio 2026 ha impugnato la graduatoria del 18 dicembre 2025 e con ulteriori motivi aggiunti del 30 giugno 2026 il provvedimento di inidoneità adottato dalla Commissione Medica del CSRNE di Foligno e notificato il 14 maggio 2026. Ha chiesto l'annullamento degli atti previa sospensione cautelare della loro efficacia. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure né ha concesso o negato espressamente la sospensione degli atti impugnati. Ha ritenuto che, considerata la complessità delle questioni e la possibilità di un ulteriore approfondimento istruttorio, le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita definizione del giudizio di merito. Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha quindi fissato l'udienza pubblica del 25 novembre 2026 per la prosecuzione del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) fissa, ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a., l’udienza pubblica del 25 novembre 2026.
La disposizione è stata applicata per tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza adottare una distinta misura cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679
Il richiamo riguarda la protezione dei dati relativi alla salute e giustifica l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
La norma è richiamata, unitamente alla disciplina europea e al codice privacy, per la tutela dei dati sanitari contenuti negli atti processuali.
Massime di principio
- Quando la domanda cautelare presenta questioni complesse e richiede un ulteriore approfondimento istruttorio, il giudice amministrativo può ritenere adeguata la tutela cautelare mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi immediatamente sulla sospensione dell'atto impugnato.
- La complessità della vicenda e la necessità di approfondimenti possono giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.
- Nella diffusione di provvedimenti giudiziari contenenti dati sanitari devono essere oscurate le generalità e ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute degli interessati, secondo la disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali e del GDPR.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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