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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18367/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione dedotto dal difensore per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 533, 535, 192 e 442 c.p.p. e art. 131-bis c.p. (contestazione circa l'applicazione del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p.). Ulteriore censura sull'erronea quantificazione della pena da parte della Corte d'appello: esclusa la procedibilità del delitto inizialmente considerato, il giudice di appello avrebbe applicato la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato invece della riduzione della metà prevista per le contravvenzioni (art. 442 c.p.p.).

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha dichiarato inammissibile la censura relativa all'affermazione di responsabilità per il capo 2) perché non proposta in appello (violazione art. 606, comma 3 c.p.p.). Ha ritenuto infondata la doglianza sul mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis, valutando adeguata la motivazione della Corte d'appello con richiamo alla giurisprudenza di legittimità. Ha invece accolto la censura sulla determinazione della pena: posto che il delitto inizialmente considerato era venuto meno, la pena per la sola contravvenzione doveva essere ridotta della metà ai sensi dell'art. 442 c.p.p. e non di un terzo; pertanto la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente alla quantificazione della pena, che viene rideterminata in mesi quattro di arresto ed euro 333,00 di ammenda; il resto della sentenza è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma penale richiamata nella qualificazione del fatto operata dalla Corte d'appello (reato originariamente considerato nella sentenza impugnata).

  • art. 625 n. 7 c.p.

    Aggravante richiamata nella diversa qualificazione del fatto da parte della Corte d'appello.

  • art. 4 L. n. 110/1975

    Norma relativa alla condanna confermata per la parte riguardante il reato previsto da tale legge (conferma della responsabilità per il relativo capo).

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di esclusione della punibilità dedotta dal ricorrente: la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia adeguatamente valutato gli elementi ostativi al riconoscimento dell'esclusione (elemento soggettivo, gravità e non occasionalità della condotta).

  • art. 533 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata nella doglianza sulla motivazione e sulla affermazione di responsabilità; la Corte ha ritenuto alcuni punti non specificamente dedotti in appello e dunque inammissibili in Cassazione.

  • art. 535 c.p.p.

    Richiamato nella contestazione sul vizio di motivazione; la Corte ha valutato i requisiti della motivazione di merito e la sua conformità alla giurisprudenza.

  • art. 192 c.p.p.

    Norma sul principio di onere della prova e valutazione del dubbio; la censura generica sul criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio è stata ritenuta non consentita in Cassazione perché non tempestivamente dedotta in appello.

  • art. 442 c.p.p.

    Norma che dispone la riduzione della pena per le contravvenzioni: la Corte ha stabilito che, ove permanga solo la contravvenzione, la riduzione dovuta per il rito abbreviato va applicata nella misura della metà e non di un terzo; la violazione è stata corretta in sede di cassazione con rideterminazione della pena.

  • art. 606, comma 3 c.p.p.

    Principio di ammissibilità dei motivi di cassazione: la Corte ha rilevato l'inammissibilità della doglianza relativa all'affermazione di responsabilità non proposta in appello.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamata in relazione all'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente doveva specificare e contestare eventuali omissioni nel riepilogo dei motivi di appello.

  • art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.

    Norma che autorizza la Cassazione ad annullare senza rinvio quando è possibile rettificare la violazione direttamente in sede di legittimità: la Corte l'ha applicata per rideterminare la pena senza rinvio.

Massime di principio

  • Non si possono sollevare in Cassazione questioni di illegittimità processuale che non siano state previamente dedotte con specificità in sede d'appello (art. 606 c.p.p.): tale omissione rende la doglianza inammissibile.
  • La Corte di legittimità controlla la correttezza e la specificità della motivazione di merito ma si limita a intervenire se emergono profili di illogicità, contraddittorietà o omessa valutazione di elementi fondamentali; richiede adeguata esposizione circa elemento soggettivo e gravità della condotta, soprattutto quando si invoca l'esclusione della punibilità (art. 131-bis c.p.).
  • Quando, in sede di appello o di primo grado, viene escluso un delitto e resta solo una contravvenzione, la riduzione di pena prevista per il rito abbreviato va applicata secondo le regole specifiche per le contravvenzioni (art. 442 c.p.p.): la riduzione è della metà e non di un terzo.
  • La Cassazione può, in presenza di una violazione di natura evidente e di immediata correzione possibile, annullare senza rinvio e rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), quando ciò non richieda un nuovo esame di fatto.
  • Le richieste del pubblico ministero in sede di legittimità (es. dichiarazione di irrevocabilità e proposte di rideterminazione della pena) possono influire sulla decisione della Corte quando sono coerenti con la ricostruzione normativa e permettono una correzione tecnica senza rinvio.

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