Cassazione Penale, Ordinanza n. 11655/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 7 maggio 2025, deducendo, con un unico motivo, vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per due episodi di truffa contestati ai capi a) e c) e per il reato di minacce contestato al capo b). Il ricorso contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, sostenendo in sostanza una lettura alternativa del merito, fondata anche sulla tesi di una asserita insolvenza sopravvenuta. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo privo di specificità perché sostanzialmente reiterativo di questioni già esaminate e disattese nei precedenti gradi, e comunque manifestamente infondato, rilevando che la sentenza d'appello si era adeguatamente saldata con quella di primo grado, con motivazione congrua e logica, fondata su condotte preordinate a carpire la fiducia delle persone offese, su un modus operandi collaudato, sulle azioni immediatamente successive alla consegna dei beni e sulla conseguente indicazione di dolo univoco e diretto e di ingiusto profitto, senza elementi a sostegno della tesi difensiva alternativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma indirettamente la sentenza di appello di condanna per i reati contestati, ritenendo la motivazione di merito immune da vizi deducibili in sede di legittimità e ribadendo che, in presenza di "doppia conforme", il giudice di legittimità non può sostituire alla valutazione dei giudici di merito una diversa lettura degli atti.
Norme richiamate
richiamato solo come riferimento ai reati di truffa contestati ai capi a) e c); la Corte ne presuppone la sussistenza in fatto sulla base della motivazione di merito
richiamato solo come riferimento al reato di minacce contestato al capo b); la Corte non svolge un'analisi autonoma della fattispecie, ma reputa infondato il ricorso anche su tale punto
implicito fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- La deduzione di un vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o in una diversa lettura delle prove, poiché ciò esula dai limiti del giudizio di legittimità.
- In presenza di "doppia conforme", le sentenze di primo e secondo grado possono essere lette congiuntamente come unico corpo motivazionale, con conseguente minore necessità, per il giudice d'appello, di un'analisi autonoma e approfondita di tutte le deduzioni delle parti.
- La motivazione è immune da censure in cassazione quando dà conto, in modo congruo e logico, degli elementi che sorreggono la responsabilità, come la condotta fraudolenta, il modus operandi, il nesso tra consegna dei beni e successiva appropriazione del profitto e l'assenza di elementi seri a sostegno della tesi difensiva alternativa.
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