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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01289/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Due creditori, ammessi al passivo di un fallimento dichiarato nel 2001 e chiuso solo nel 2020 con il deposito del riparto finale, avevano chiesto alla Corte d'appello l'equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata della procedura concorsuale. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che la complessità della procedura fallimentare giustificasse il superamento del termine ragionevole, valorizzando massa documentale, consistenza di attivo e passivo, numero delle insinuazioni, controversie stragiudiziali, riparti plurimi e concordato fallimentare. Con il ricorso per cassazione i creditori hanno denunciato la violazione dell'art. 2 L. n. 89/2001 e delle norme convenzionali richiamate, sostenendo che, anche in presenza di complessità, il termine ragionevole per le procedure fallimentari è di sei anni, eventualmente elevabile fino a sette solo in casi di particolare complessità; una durata complessiva di circa 18 anni non può quindi escludere in radice l'indennizzo. Hanno inoltre sostenuto che il danno non patrimoniale da irragionevole durata deve presumersi una volta accertato il superamento del termine ragionevole, salvo prova contraria di circostanze specifiche, e che il secondo motivo sulle spese restava assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato il decreto impugnato nella parte relativa al rigetto della domanda e ha rinviato alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la decisione di merito perché la complessità della procedura concorsuale non poteva giustificare la radicale esclusione dell'equa riparazione a fronte di una durata di circa 18 anni, ben oltre il limite di ragionevolezza fissato dalla L. n. 89/2001 e dalla giurisprudenza convenzionale.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 89/2001

    comma 2; comma 2-bis; comma 2-quinquies

    ai fini dell'equa riparazione il giudice deve valutare la complessità del caso e altri indici, ma per le procedure concorsuali si considera rispettato il termine ragionevole se la procedura si conclude in sei anni; la complessità può al più giustificare un temperamento della soglia, non l'esclusione integrale dell'indennizzo oltre limiti estremi.

  • art. 6 par. 1 CEDU

    la ragionevole durata del processo costituisce parametro convenzionale di valutazione della violazione, e il danno non patrimoniale da durata irragionevole è normalmente conseguenza della lesione del diritto.

  • art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU

    richiamato nel motivo come parametro convenzionale di tutela.

  • artt. 11 e 117 Cost.

    richiamati nel motivo come parametri di conformazione della disciplina interna ai vincoli derivanti dalla CEDU.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali la durata ragionevole va verificata alla luce del termine legale di sei anni previsto dalla L. n. 89/2001; la complessità del procedimento può incidere solo in termini di moderato slittamento della soglia, non fino a escludere l'indennizzo quando il superamento sia macroscopico.
  • La particolare complessità di un fallimento può giustificare, al più, un'estensione della durata tollerabile entro limiti contenuti; una durata complessiva vicina ai 18 anni è incompatibile con la nozione di ragionevolezza e non può essere neutralizzata dalla sola complessità organizzativa o contenziosa della procedura.
  • Una volta accertato un significativo superamento del termine ragionevole, il danno non patrimoniale da irragionevole durata si presume quale conseguenza normale della violazione, salvo che emergano circostanze specifiche idonee a escluderlo in concreto.
  • Per negare l'equa riparazione non è sufficiente richiamare in astratto la complessità della procedura o la presenza di riparti e giudizi incidentali; occorre una motivazione che colleghi puntualmente tali elementi alla concreta esclusione del pregiudizio risarcibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImprese / Crisi d'impresa
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

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