Sentenza n. 13113/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - della delibera n. 2559 del 18 aprile 2012 del Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, con la quale l’Amministrazione dispone l’avvio dei procedimenti di vigilanza e di monitoraggio nei confronti dei notai il cui fatturato annuale eccede una determinata soglia; - della nota del 25 marzo 2022, prot. n.-OMISSIS-, del Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, con la quale l’Amministrazione richiede al Notaio -OMISSIS- l’invio di determinata documentazione nel termine di dieci giorni lavorativi; - di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del Consiglio notarile che individuava i criteri per sottoporre a vigilanza i notai con repertorio superiore a determinate soglie e successiva richiesta di esibizione documentale
Esito
Favorevole al resistente (ordine professionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, notaio esercente in Roma, ha impugnato la richiesta del Consiglio notarile di trasmettere, entro dieci giorni lavorativi, documentazione relativa all'attività dello studio, tra cui fatture, giornale visure, libro matricole e contabili di pagamento, nonché la delibera consiliare del 18 aprile 2012 che individuava i criteri di selezione dei notai da sottoporre a monitoraggio. Ha dedotto che l'attività di vigilanza fosse lesiva del diritto di difesa e del diritto al silenzio, potenzialmente idonea a determinare autoincriminazione in vista di un procedimento disciplinare, oltre che viziata da difetto di motivazione, irragionevolezza e sproporzione. Con riferimento alla delibera, ha inoltre lamentato la violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza e della normativa nazionale ed eurounitaria sulla concorrenza, sostenendo che il monitoraggio dei notai con fatturato superiore a determinate soglie integrasse un controllo volto a influenzare i prezzi sul mercato, in violazione dell'art. 101 TFUE e della legge n. 287/1990. Il TAR ha rilevato che una precedente sentenza, non appellata, aveva già declinato la giurisdizione amministrativa sulla richiesta documentale, ritenendo che essa costituisse espressione dei poteri di vigilanza funzionali all'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha richiamato la precedente pronuncia tra le medesime parti, secondo cui gli atti di vigilanza, comprese le attività ispettive e gli atti presupposti funzionali all'eventuale esercizio dell'azione disciplinare notarile, incidono su posizioni di diritto soggettivo e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. La delibera del 18 aprile 2012, pur essendo formalmente impugnata autonomamente e pur essendo stata censurata anche sotto il profilo concorrenziale, si limita a fissare criteri generali di selezione dei notai da sottoporre a vigilanza e non produce direttamente la lesione lamentata. Essa costituisce soltanto l'atto presupposto della successiva richiesta documentale; il pregiudizio deriva invece dall'attività di vigilanza concretamente svolta nei confronti del ricorrente. Applicando il criterio del petitum sostanziale, determinato dalla causa petendi e dal rapporto sostanziale dedotto, il giudice ha ritenuto che le ulteriori censure relative alla concorrenza non modificassero la natura del rapporto controverso né il riparto di giurisdizione. La controversia è stata quindi devoluta al giudice ordinario, dinanzi al quale può essere riproposta ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 93-bis, comma 2, lett. a), l. 16 febbraio 1913, n. 89
Attribuisce al Consiglio notarile poteri di vigilanza sull'osservanza dei principi e delle norme in materia di deontologia professionale notarile; gli atti adottati nell'esercizio di tali poteri, quando funzionali all'eventuale esercizio dell'azione disciplinare, rientrano nella giurisdizione ordinaria.
art. 101 TFUE
Invocato dal ricorrente quale parametro della dedotta violazione della normativa eurounitaria sulla concorrenza; la relativa censura non è stata esaminata nel merito per difetto di giurisdizione amministrativa.
Invocata dal ricorrente in relazione alla pretesa illiceità concorrenziale dei criteri di monitoraggio; la censura non ha inciso sul riparto di giurisdizione.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declinatoria del giudice amministrativo, nel rispetto dei termini previsti.
Richiamato in relazione all'avviso alle parti circa il possibile rilievo officioso del difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, individuato considerando la causa petendi e il rapporto giuridico sostanziale dedotto, non in base al contenuto formale della domanda o alla qualificazione dell'atto operata dalla parte.
- Gli atti di vigilanza e di ispezione adottati dai Consigli notarili quando siano funzionali all'eventuale esercizio dell'azione disciplinare incidono su posizioni di diritto soggettivo e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
- La giurisdizione ordinaria sulle controversie relative all'attività di vigilanza notarile si estende anche agli atti presupposti che fissano i criteri generali in base ai quali è stata adottata la concreta richiesta di esibizione documentale.
- La deduzione di ulteriori profili di illegittimità, compresa la violazione della normativa nazionale o dell'Unione europea in materia di concorrenza, non modifica il petitum sostanziale né il riparto di giurisdizione quando la controversia continua ad avere ad oggetto l'esercizio concreto dei poteri di vigilanza disciplinare.
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