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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21144/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità del motivo, rilevando la mancanza di correlazione tra le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e quelle dedotte con l'impugnazione. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo violazione di legge per la mancata pronuncia di assoluzione ex art. 129 c.p.p. in relazione al reato di ricettazione. Il ricorso, tuttavia, è stato ritenuto generico perché si limitava ad affermare in modo apodittico l'insussistenza di elementi sufficienti a fondare il giudizio di responsabilità, senza indicare specifiche ragioni di diritto e di fatto e senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    È richiamato come parametro della richiesta di immediata assoluzione/proscioglimento, ma la Corte non entra nel merito perché censura il motivo come generico.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata quale reato oggetto del giudizio: ricettazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è privo di specificità e si risolve in una mera affermazione apodittica, senza indicare le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la censura.
  • La specificità del motivo richiede un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata; la mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione e quelle dell'impugnazione integra causa di inammissibilità.
  • La richiesta di assoluzione ex art. 129 c.p.p. non può essere utilmente proposta in cassazione mediante doglianze generiche, ma deve essere sorretta da argomentazioni puntuali e autosufficienti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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