Cassazione Penale, Ordinanza n. 17969/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano che, in applicazione degli artt. 444 e ss. c.p.p., gli aveva applicato la pena concordata per il reato di detenzione e/o cessione di sostanze stupefacenti in lieve entità. Il ricorso deduceva, da un lato, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e, dall'altro, in modo generico, l'assenza di motivazione in punto di responsabilità. La Corte ha tuttavia rilevato che, nel giudizio ex art. 444 c.p.p., il controllo di legittimità sulla qualificazione giuridica è circoscritto, quando l'accordo abbia riguardato il fatto già descritto originariamente in imputazione, ai soli casi di errore manifesto; inoltre, i motivi deducibili contro la sentenza di patteggiamento sono tassativamente quelli indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali non rientra il vizio di motivazione sulla responsabilità. Ne ha tratto la conclusione che il ricorso fosse inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo sull'erronea qualificazione giuridica non integrava un errore manifesto e che il motivo relativo alla mancanza di motivazione sulla responsabilità era estraneo ai motivi di ricorso ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nell'ambito del patteggiamento
limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli vizi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice richiamata come base del reato oggetto di applicazione della pena
Massime di principio
- Nel patteggiamento, il controllo della Corte di cassazione sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammesso solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e, quando il fatto sia stato originariamente descritto in imputazione e l'accordo investa quello stesso fatto, è deducibile soltanto un errore manifesto, ossia immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità.
- La deduzione di un vizio di motivazione sulla responsabilità è inammissibile contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, perché non rientra tra i motivi di ricorso espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, quando ricorrono i presupposti di legge.
Come è indicizzato
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