Cassazione Penale, Ordinanza n. 14067/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, c.p. non fosse stata contestata nella rubrica di imputazione e che, quindi, non potesse essere legittimamente ritenuta dal giudice di merito. La Corte ha rilevato che il capo di imputazione conteneva la specificazione che la sottrazione di energia elettrica, realizzata mediante allaccio abusivo alla rete di distribuzione, era stata commessa su cose destinate a pubblico servizio, formula ritenuta idonea a integrare una contestazione sufficiente dell'aggravante.
Norme richiamate
art. 625, primo comma, n. 7, c.p.
circostanza aggravante dell'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio
L'aggravante del furto relativo a cose destinate a pubblico servizio ha natura valutativa e può ritenersi adeguatamente contestata anche senza richiamo formale, purché il capo di imputazione contenga espressioni univoche e specifiche idonee a consentire la difesa dell'imputato.
Massime di principio
- In tema di furto, la circostanza aggravante relativa a cose destinate a pubblico servizio non richiede necessariamente una contestazione nominalistica, essendo sufficiente una formulazione descrittiva che renda chiaramente percepibile all'imputato il fatto aggravante contestato.
- La verifica della contestazione dell'aggravante va compiuta in concreto, guardando al contenuto sostanziale del capo di imputazione e alla sua idoneità a consentire l'esercizio del diritto di difesa.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a contestare in modo infondato la ritenuta sussistenza di un'aggravante che era invece chiaramente desumibile dall'imputazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
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