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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16767/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il procedimento riguarda il ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale presentata da un condannato. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per asserita carenza di valutazione sulla meritevolezza della misura e sulla condotta successiva al reato: secondo la difesa, il giudice di sorveglianza avrebbe dato rilievo solo alla gravità dei reati e a una trasgressione degli arresti domiciliari ritenuta occasionale e giustificata, trascurando il comportamento corretto tenuto durante la misura e le concrete possibilità di reinserimento. La Corte rileva però che l'ordinanza impugnata aveva esaminato in modo dettagliato l'intera vicenda del condannato, valorizzando la reiterazione di condotte delittuose tra il 2015 e il 2021, la recente violazione della prescrizione del 29/08/2024 e la conseguente revoca degli arresti domiciliari come indice di inidoneità ad affrontare un percorso di recupero con ampia autonomia. La censura, in sostanza, mirava a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, e non incideva sul nucleo motivazionale decisivo dell'ordinanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza contenesse una motivazione specifica ed esaustiva, fondata sull'assenza di spunti evolutivi della personalità e di una progettualità concreta idonea a giustificare la misura alternativa; ha inoltre osservato che il ricorso si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in cassazione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esimenti, a una somma in favore della Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro il diniego di una misura alternativa, non è consentito chiedere una rivalutazione del merito delle circostanze di fatto già apprezzate dal giudice di sorveglianza.
  • La motivazione sul diniego dell'affidamento in prova è adeguata quando valorizza in modo specifico l'intero vissuto del condannato, la reiterazione di condotte trasgressive e l'assenza di concreti indicatori di evoluzione personale e di progettualità di reinserimento.
  • Una trasgressione recente alle prescrizioni può essere apprezzata, insieme al precedente complessivo percorso del condannato, come indice di inidoneità a gestire un percorso di recupero con ampi margini di autonomia.
  • Il ricorso è inammissibile quando le doglianze formalmente prospettano violazione di legge o vizio di motivazione ma, in realtà, mirano a sovvertire la valutazione fattuale già compiuta dal giudice di merito senza confutare il decisivo nucleo argomentativo della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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