Cassazione Penale, Ordinanza n. 08689/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa del ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di primo grado. Con un unico motivo ha dedotto, in modo generico, che l'atto di appello sarebbe stato depositato il 13 gennaio 2025, come da ricevuta di consegna PEC, e non il 14 gennaio 2025 come affermato nell'ordinanza impugnata. La questione centrale riguardava quindi la tempestività dell'appello e la corretta individuazione della data di proposizione dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, per tale ragione, lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che il termine per proporre appello scadeva sabato 11 gennaio 2025; l'impugnazione risultava invece presentata il 13 gennaio 2025, con integrazione il 14 gennaio 2025. Anche a voler accogliere la tesi difensiva sulla presentazione il 13 gennaio, l'appello sarebbe stato comunque tardivo ai sensi dell'art. 172 c.p.p., poiché la proroga automatica al giorno non festivo opera solo quando la scadenza cade in giorno festivo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Il termine processuale scaduto in giorno festivo è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo; se invece la scadenza cade di sabato, la proroga non opera automaticamente per il solo fatto del deposito successivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, la deduzione sulla tempestività dell'atto deve confrontarsi con la scadenza legale del termine, non essendo sufficiente allegare una diversa data di invio o deposito se questa resta comunque successiva al termine finale.
- La proroga automatica del termine processuale al giorno non festivo opera solo quando la scadenza cade in un giorno festivo; non può essere invocata per sanare un'impugnazione proposta oltre il termine originario.
- L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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