Cassazione Penale, Sentenza n. 23519/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava il decreto di sequestro probatorio nei confronti del Lombardi per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente ha impugnato chiedendo: 1) dichiarare l'inutilizzabilità delle indagini svolte oltre il termine previsto dall'art. 405 c.p.p. e la tardività della richiesta di proroga ex art. 406 c.p.p. (sosteneva che l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di Ivan Assilli fosse del 21/10/2022, rendendo tardiva la proroga del 3/5/2023); 2) censurare l'irregolarità del sequestro di due orologi e di denaro contante, non menzionati nel decreto di sequestro originario, e la trasformazione del provvedimento in strumento per la ricerca di un diverso reato (con riferimento a successiva iscrizione per art. 648-ter e art. 335 c.p.p.); 3) contestare la mancata specifica motivazione sul rapporto di pertinenzialità di orologi e contanti ai sensi dell'art. 263 c.p.p. e l'erroneo richiamo del Tribunale al divieto di restituzione ex art. 324, comma 7 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza proposta per la prima volta in cassazione e manifestamente infondata, poiché l'iscrizione nel registro delle notizie di reato risultava effettuata il 9 novembre 2022 (non il 21 ottobre 2022). Quanto alle doglianze sul sequestro di orologi e denaro, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la qualificazione del sequestro spetta al Pubblico ministero: la polizia giudiziaria può compiere sequestri d'urgenza e il PM deve chiedere la convalida se si tratta di sequestro probatorio; nel caso di specie il PM e poi il GIP hanno qualificato l'operazione come sequestro preventivo e il GIP ha emesso un autonomo decreto di sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.). Di conseguenza il vincolo sugli oggetti è imputabile al decreto del GIP e non al decreto del PM, e il ricorrente non aveva interesse ad impugnare il provvedimento del PM. Per l'inammissibilità del ricorso è stata anche irrogata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale contestata: delitti relativi alle sostanze stupefacenti (traffico e cessione di droga) per i quali è stato disposto il sequestro probatorio
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata dal ricorrente come base formale per le censure in cassazione (regole sull'impugnazione in cassazione)
Riferimento ai termini di durata delle indagini preliminari: la doglianza era che le indagini erano state svolte oltre il termine previsto
Regola sulla proroga dei termini delle indagini: il ricorrente sosteneva che la richiesta di proroga del 3/5/2023 fosse tardiva rispetto alla data di iscrizione
art. 407, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla conseguente inutilizzabilità degli atti se la proroga risulta tardiva
Riferimento alla disciplina della perquisizione e del sequestro operato dalla polizia giudiziaria e ai limiti formali del decreto di sequestro
Norma che richiede la specifica motivazione sul rapporto di pertinenzialità delle cose sequestrate; il ricorrente lamentava carenza motivazionale per orologi e denaro
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Richiamato dal Tribunale in tema di divieto di restituzione; la Corte osserva che il riferimento non poteva essere esteso oltre i casi previsti dalla giurisprudenza (cose intrinsecamente pericolose)
art. 648-ter (richiamato nel provvedimento)
Norma sostanziale relativa al reato per cui successivamente il Lombardi risulta iscritto: richiamata nella vicenda come titolo di reato differente rispetto al sequestro originario
Riferimento procedurale all'iscrizione dell'indagato per diverso reato (citato dal ricorrente nel ragionamento sulla trasformazione del sequestro)
art. 321, comma 3-bis e comma 3-ter, cod. proc. pen.
Norme sulla convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria e sui limiti temporali: la Corte ha richiamato che il PM chiede la convalida e che il GIP può emettere autonomo decreto di sequestro preventivo se il sequestro non è convalidato
Citato dal ricorrente in relazione agli effetti della confisca conseguente a sentenza di applicazione della pena su richiesta (richiamo giurisprudenziale nel novero delle argomentazioni)
Massime di principio
- Le impugnazioni di questioni sostanziali o procedurali devono essere sollevate in tempo utile: introdurre per la prima volta in cassazione censure che non sono state oggetto del primo grado comporta inammissibilità (art. 606, comma 3 c.p.p.).
- La qualificazione del sequestro (probatorio o preventivo) spetta al pubblico ministero, con poteri di convalida per il sequestro probatorio; se il GIP successivamente emette un decreto di sequestro preventivo autonomo, il vincolo si fonda sul provvedimento del GIP e non sul decreto del PM, per cui il rimedio giurisdizionale va direzionato contro il provvedimento effettivamente produttore del vincolo.
- Se oggetti sono stati sequestrati d'urgenza dalla polizia giudiziaria ma successivamente rientrano in un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP, il ricorrente perde interesse ad impugnare il solo decreto del PM; occorre impugnare il provvedimento che concretamente ha imposto il vincolo.
- La tempestività e la correttezza formale degli atti iniziali (data di iscrizione del reato nel registro delle notizie di reato, richieste di proroga) sono elementi decisivi: errori fattuali del ricorrente su tali date compromettono la fondatezza delle censure sui termini delle indagini.
- Le doglianze sulla mancanza di specifica motivazione del rapporto di pertinenzialità (art. 263 c.p.p.) sono rilevanti, ma se il giudice del riesame o il GIP hanno poi riformulato o riletto il provvedimento nella logica del sequestro preventivo, la censura deve riferirsi all'atto che ha imposto il vincolo definitivo.
- In situazioni analoghe è cruciale contestare immediatamente presso il GIP o nei gradi di merito la qualificazione e la convalida del sequestro e conservare documentazione/atti che attestino le date di iscrizione e le richieste di proroga; altrimenti le censure rischiano di essere dichiarate inammissibili o infondate in cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23407/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23408/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23409/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23410/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23411/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23414/2025 del 24/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →