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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21433/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, geologo della Provincia di Terni, era stato condannato per falsità in certificazioni (art. 480 c.p.) e per tentato abuso d'ufficio. Si contestava al capo a) di aver redatto una certificazione idrogeologica falsa attestando la compatibilità ambientale di un intervento "descritto nella proposta progettuale" quando quella proposta progettuale non esisteva e di aver retrodatato la certificazione (data 3 settembre 2015) per favorire il funzionario Passetti Alessandro; al capo b) si contestava il tentativo di avvantaggiare Passetti tramite la falsa certificazione, rilevante nella procedura sanzionatoria per lavori effettuati senza le autorizzazioni paesaggistiche e idrogeologiche. In appello e poi in Cassazione la difesa ha sostenuto che la certificazione era un parere basato su una proposta orale, che l'intervento era urgente e che il documento non era stato utilizzato nell'iter amministrativo; ha richiamato l'archiviazione del procedimento per Passetti e l'assenza di un progetto scritto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e dei fatti, cosa non consentita in sede di legittimità. I giudici hanno ritenuto congrua e logica la ricostruzione dei giudici di merito: il falso ideologico riguardava due elementi precisi della certificazione (la conformità a una "proposta progettuale" inesistente e la data del documento) e non la mera verifica dello stato dei luoghi. La Corte ha condiviso le motivazioni che hanno ritenuto implausibile l'esistenza di una mera "proposta orale" alla base della certificazione, ha ritenuto fondata l'argomentazione sulla retrodatazione (anche perché il documento non fu esibito al momento dei controlli e venne prodotto solo successivamente) e ha considerato provata la strumentalità del falso a vantaggio di Passetti. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 480 cod. pen.

    Norma sul falso ideologico in atti pubblici: la Corte ha condiviso che il reato sussisteva con riferimento all'attestazione di fatti non corrispondenti al vero rilevanti per il significato dell'atto (la presunta esistenza di una "proposta progettuale" e la datazione dell'atto).

  • art. 127 I.r. n. 1/2015

    Richiamata nel dibattito sulle procedure autorizzative paesaggistiche/idrogeologiche; la Corte ha ritenuto non pertinente la discussione sulla necessità o meno del titolo autorizzativo rispetto al nucleo dell'accusa di falso ideologico.

  • art. 59 R.R. n. 07/02

    Norma regolamentare richiamata nel procedimento amministrativo sanzionatorio per assenza di autorizzazioni; la Corte ha ritenuto che la certificazione fosse stata prodotta per contrastare le contestazioni di violazione di tale regolamento, rendendo rilevante la sua falsità.

  • art. 48 I.r. 28/01

    Richiamata nel contesto della sanzione amministrativa elevata a carico del funzionario che eseguì i lavori; la Corte ne ha considerato la rilevanza ai fini della valutazione della strumentalità del falso.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una revisione del merito: i ricorsi che mirano a una diversa valutazione delle prove o a una ricostruzione alternativa dei fatti sono inammissibili.
  • Nel reato di falso ideologico la critica deve mirare a errori di diritto o a vizi di motivazione manifesti, non a una rilettura complessiva delle prove; il falso si concentra su attestazioni di fatti determinanti per il contenuto e l'efficacia dell'atto (es. esistenza di un progetto, datazione).
  • La mancata esibizione di un documento all'atto di un controllo, e la sua produzione solo in sede successiva di impugnazione, può legittimamente portare a inferire la retrodatazione o l'artefazione della data del documento.
  • L'esistenza di una spiegazione amministrativa (es. urgenza che prescinderebbe dall'autorizzazione) non esclude automaticamente il reato di falso se l'oggetto dell'addebito è l'attestazione di elementi falsi o rilevanti per l'atto stesso.
  • L'archiviazione o l'esito diverso di procedimenti relativi ad altri soggetti non può sempre essere fatto valere in Cassazione se tale questione non è stata dedotta nei gradi precedenti e non è devoluta alla cognizione del giudice di legittimità.
  • Per difendersi efficacemente in casi di contestazione di certificazioni tecniche è fondamentale disporre di documentazione formale tempestiva (progetti scritti, verbali di sopralluogo, comunicazioni formali) che giustifichi la datazione e il contenuto del documento.
  • Quando una certificazione è presumibilmente destinata a supportare la regolarità di un intervento, la sua latenstazione o retrodatazione ha particolare rilevanza probatoria e può caratterizzare anche il tentativo di abuso d'ufficio se finalizzata ad avvantaggiare terzi.

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