Cassazione Civile, Ordinanza n. 07112/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un piano di lottizzazione approvato dal comune per una zona di espansione, nel quale era prevista una quota di volumetria da destinare a edilizia residenziale pubblica. Il comune, prima della stipula della convenzione di lottizzazione, ha acquisito mediante cessione bonaria le aree di sedime dei lotti destinati all'ERP e ha corrisposto l'indennità solo ai proprietari di tali aree. Il ricorrente, proprietario di un suolo ricompreso nel piano, ha sostenuto che il proprio diritto edificatorio fosse stato inciso da un vincolo a contenuto sostanzialmente espropriativo, con conseguente diritto a un'indennità anche per la quota di cubatura riferibile alla sua proprietà. La Corte d'appello aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione del giudice amministrativo; il ricorrente ha riassunto il giudizio davanti al TAR. Il TAR ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, rilevando che in una precedente decisione delle Sezioni Unite, su vicenda analoga concernente lo stesso comune, era stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Le Sezioni Unite, seguendo quel precedente, hanno risolto il conflitto dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, perché la domanda riguardava esclusivamente la determinazione e corresponsione dell'indennità conseguente a una vicenda ablativa, e non la legittimità degli atti espropriativi né un risarcimento del danno da illegittima attività amministrativa.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno accolto la questione di giurisdizione nel senso della spettanza al giudice ordinario, cassando la pronuncia declinatoria di giurisdizione resa dal giudice amministrativo. La Corte ha richiamato il proprio precedente in una controversia analoga e ha ritenuto applicabile l'art. 133 c.p.a., comma 1, lett. g), nel testo ratione temporis, il quale attribuisce al giudice amministrativo le controversie in materia espropriativa, ma fa espressa salva la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie sulla determinazione e corresponsione delle indennità conseguenti ad atti espropriativi o ablativi. Poiché il ricorrente chiedeva soltanto il pagamento dell'indennizzo per la compressione della cubatura edificatoria e non contestava la legittimità dell'azione amministrativa, la causa appartiene al giudice ordinario.
Norme richiamate
art. 133 c.p.a., comma 1, lett. g)
fa salva la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa
La norma attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie in materia espropriativa riconducibili all'esercizio del pubblico potere, ma esclude da tale ambito le controversie aventi a oggetto la quantificazione e il pagamento dell'indennità dovuta per l'ablazione, che restano di competenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Quando la domanda ha a oggetto esclusivamente la determinazione e la corresponsione dell'indennità conseguente a un'ablazione o espropriazione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario anche se la vicenda si inserisce in un procedimento espropriativo più ampio gestito dalla pubblica amministrazione.
- La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia espropriativa copre gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti espressivi di pubblico potere, ma non si estende alle controversie meramente indennitarie, salvo che sia dedotta la illegittimità dell'azione amministrativa con richiesta risarcitoria.
- La mancata emissione di un formale provvedimento di esproprio nei confronti di alcuni soggetti non esclude che essi possano aver subito una fattispecie ablativa sostanziale; in tal caso, la relativa pretesa indennitaria resta devoluta al giudice ordinario.
- Nel conflitto di giurisdizione, il petitum sostanziale va individuato in base alla natura della tutela richiesta: se il privato pretende un indennizzo da attività lecita della pubblica amministrazione, e non il risarcimento per illegittimità del potere, la causa non appartiene al giudice amministrativo.
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