Cassazione Penale, Sentenza n. 25494/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello - in funzione di giudice dell'esecuzione - che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina degli artt.78 e 80 c.p. e aveva escluso dall'originario provvedimento di cumulo tre sentenze di condanna già irrevocabili e già eseguite, perché, secondo la Corte d'appello, quelle pene erano già state esplicate e quindi non potevano essere ricomprese nel cumulo formato nel 2014. Il ricorrente ha lamentato difetto di motivazione e ha sostenuto che le pene già espiate dovrebbero essere inserite nel cumulo ai fini del possibile superamento del limite che tempera il cumulo materiale e/o ai fini dello scomputo ai sensi dell'art.657 c.p.
La decisione
La Corte suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia chiarito quale vantaggio concreto avrebbe derivato dall'inclusione delle tre condanne già espiate nel primo cumulo: il motivo era generico e non spiegava in che modo il richiamo al criterio di temperamento (art.78 c.p.) o allo scomputo (art.657 c.p.) avrebbe determinato un beneficio reale. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come criterio di 'temperamento' applicabile al cumulo delle pene; la Corte ha osservato che il ricorrente invoca l'operatività di tale criterio ma non ha spiegato quale vantaggio concreto deriverebbe dall'inclusione delle pene già espiate nel cumulo.
Invocato insieme all'art.78 come disciplina rilevante per la valutazione del cumulo; la sentenza non sviluppa una interpretazione autonoma dell'art.80, rilevando però che l'uso di queste norme doveva essere concretamente motivato dal ricorrente.
Citato dal ricorrente in relazione allo scomputo di periodi di pregressa espiazione; la Corte ha osservato che lo stesso richiamo è stato fatto genericamente e senza illustrare l'effetto pratico dello scomputo sul calcolo della pena residua.
Massime di principio
- Quando si impugna un provvedimento di cumulo per esclusione di pene già espiate, è necessario indicare chiaramente quale vantaggio concreto e attuale si pretende ottenere dall'inclusione (es. riduzione della pena residua, attivazione del criterio di temperamento, possibilità di scomputo).
- Le pene già espiate possono essere rilevanti ai fini del calcolo dei limiti che temperano il cumulo e ai fini dello scomputo; tuttavia l'invocazione di tali effetti richiede una motivazione specifica che dimostri il nesso causale con l'interesse del ricorrente.
- Una doglianza generica o priva di spiegazione dell'effetto giuridico concreto è suscettibile di essere dichiarata inammissibile e può comportare condanna alle spese e, se previsto, ammende.
- Nel formulare il ricorso occorre dettagliare quali provvedimenti/sentenze si vogliono far rientrare nel cumulo, indicare i periodi già espitati e spiegare, con riferimento alle norme invocate, come ciò incide sul calcolo della pena da eseguire.
- Allegare documentazione probatoria che attesti l'effettiva espiazione e la temporalità dei periodi è utile per dimostrare l'interesse concreto all'inclusione nel cumulo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25316/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25324/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25325/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25331/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25378/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25401/2024 del 27/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →