Cassazione Penale, Ordinanza n. 05335/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La persona condannata a pena detentiva di tre anni, con sentenza divenuta irrevocabile il 20/01/2023, aveva chiesto al giudice dell'esecuzione l'applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p., richiamando la disciplina transitoria dell'art. 95 d.lgs. 150/2022. Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'istanza inammissibile perché presentata oltre il termine di 30 giorni dalla irrevocabilità della sentenza previsto dalla norma transitoria. Nel ricorso per cassazione si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che quel termine non sarebbe perentorio in assenza di espressa previsione, in applicazione del principio di tassatività di cui all'art. 173 c.p.p.; con memoria si chiedeva anche l'assegnazione del ricorso ad altra sezione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'art. 95 d.lgs. 150/2022, norma transitoria eccezionale che consente al condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni di chiedere in sede esecutiva la pena sostitutiva ex art. 53 l. 689/1981 mediante istanza ex art. 666 c.p.p., stabilisca un termine di 30 giorni dalla irrevocabilità della sentenza che deve essere inteso come termine di decadenza. Poiché l'istante non aveva presentato la richiesta nel termine, l'istanza era correttamente dichiarata inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base della richiesta di applicazione della pena sostitutiva in fase esecutiva.
art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022
Norma transitoria che consente al condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni di chiedere la pena sostitutiva entro 30 giorni dalla irrevocabilità della sentenza; il termine è interpretato come perentorio e decadenziale.
Norma richiamata quale disciplina sostanziale delle pene sostitutive applicabili su richiesta del condannato.
Rito incidentale di esecuzione tramite cui va proposta l'istanza di applicazione della pena sostitutiva.
Invocato dal ricorrente a sostegno della tesi della non perentorietà del termine in mancanza di espressa previsione; la Corte non lo ritiene decisivo nel caso di specie.
Richiamato per evidenziare che l'ordine di esecuzione e, nei casi previsti, il contestuale decreto di sospensione non possono essere procrastinati sine die.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La disciplina transitoria che attribuisce al condannato la possibilità di chiedere una pena sostitutiva in fase esecutiva entro un termine prefissato va letta come disposizione eccezionale e il termine previsto deve intendersi decadenziale, pena l'inammissibilità dell'istanza tardiva.
- Quando la sentenza è irrevocabile e la legge collega alla definitività della decisione l'attivazione dell'esecuzione, non è consentito lasciare indefinitamente pendente la decisione sulla sostituibilità della pena detentiva breve.
- La mancanza di un'espressa formula di perentorietà non impedisce di qualificare come decadenziale il termine, quando ciò sia desumibile dalla funzione sistematica della norma e dalla necessità di assicurare certezza alla fase esecutiva.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura una corretta applicazione della norma transitoria che impone una scansione temporale perentoria e l'istanza è stata proposta oltre il termine stabilito.
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