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Ordinanza

Ordinanza n. 2653/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del Decreto dirigenziale n. 12 del 3.02.2026 – notificato con lettera PEC del 11.02.2026 - con cui la Regione Marche – Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali ha espresso parere negativo di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 152/2006 per il progetto Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato Apecchio, della potenza nominale di 29.400 kW, ubicato nel Comune di Apecchio (PU), con relativo impianto di rete per la connessione nei Comuni di Apecchio (PU), Città di Castello (PG) e Mercatello sul Metauro (PU) – Proposto dalla Società VSE S.r.l.;

Giustizia amministrativa202603923

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dirigenziale della Regione Marche recante parere negativo di compatibilità ambientale per un impianto eolico interregionale e relative opere di connessione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto con cui la Regione Marche ha espresso parere negativo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 152/2006, per un impianto eolico di 29,4 MW composto da sette aerogeneratori nel Comune di Apecchio, con opere di connessione ricadenti anche nei Comuni di Città di Castello e Mercatello sul Metauro. In via cautelare ha chiesto misure propulsive di riesame o, in subordine, la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito. Le amministrazioni hanno eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lazio e contestato la fondatezza del ricorso. Dalla motivazione emergono censure relative al difetto di motivazione del provvedimento, al mancato accoglimento di una proposta di rimodulazione progettuale, alla lesione del contraddittorio procedimentale, all'illegittimità delle valutazioni tecniche e alla considerazione, ai fini cumulativi, di progetti non ancora approvati. La società ha inoltre dedotto il pregiudizio derivante dal differimento dell'investimento e dalla perdita di opportunità economiche nel settore energetico.

La decisione

Il TAR ha ritenuto infondata, allo stato, l'eccezione di incompetenza territoriale, poiché il procedimento di VIA è unitario e interregionale, coinvolge le Regioni Marche e Umbria in regime di intesa ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. 152/2006, e il ricorso investe gli atti di entrambe; sussiste quindi la competenza del TAR Lazio ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto non sufficientemente consistenti i motivi: non è emerso un manifesto difetto di motivazione, essendo il decreto fondato per relationem sui contributi istruttori e sui pareri tecnici acquisiti; la rimodulazione progettuale è stata proposta in una fase avanzata, dopo che la società aveva già esercitato la facoltà di integrazione, sicché l'amministrazione poteva reputare non praticabile una rielaborazione sostanziale; non risultano compromessi partecipazione e contraddittorio, avendo la società presentato documenti, osservazioni e controdeduzioni esaminate dalle amministrazioni. Le censure sulle valutazioni tecniche non evidenziano manifesta illogicità o irragionevolezza, tenuto conto delle criticità istruttorie relative ad avifauna e chirotterofauna, siti Natura 2000, paesaggio, aree PAI e distanza dalle abitazioni, valutate anche in applicazione del principio di precauzione. Il possibile approfondimento nel merito sulla considerazione cumulativa di progetti non ancora approvati non è stato ritenuto sufficiente, da solo, a fondare una prognosi cautelare favorevole, in presenza di ulteriori elementi ostativi. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio economico-finanziario derivante dal differimento dell'investimento non è stato ritenuto grave e irreparabile, anche perché non risultava preclusa la ripresentazione di un progetto rimodulato. L'interesse alla produzione da fonti rinnovabili deve essere bilanciato con la tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, considerati interessi primari e difficilmente reversibili. L'istanza cautelare è stata quindi respinta. La società è stata condannata alle spese della fase cautelare in favore delle Regioni Marche e Umbria, liquidate in euro 1.000,00 per ciascuna, mentre le spese sono state compensate nei confronti del Ministero della Cultura e del Comune di Apecchio.

Norme richiamate

  • art. 25 d.lgs. 152/2006

    Costituisce la base normativa del parere negativo di compatibilità ambientale impugnato.

  • art. 30, comma 1, d.lgs. 152/2006

    È richiamato per qualificare il procedimento come svolto in regime di intesa tra le Regioni interessate da un progetto interregionale.

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    Fondando la competenza territoriale del TAR Lazio, consente di radicare il giudizio presso il tribunale competente per gli effetti dell'atto non circoscrivibili a un solo ambito territoriale.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiede, ai fini della tutela cautelare, una valutazione congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora; nella fattispecie entrambi non sono stati ritenuti sufficienti.

Massime di principio

  • Quando un procedimento di VIA riguarda un progetto localizzato in più regioni ed è svolto in regime di intesa tra le amministrazioni regionali interessate, il procedimento deve essere considerato unitario e interregionale; se gli atti di entrambe le amministrazioni sono contestati e gli effetti non sono territorialmente circoscrivibili, è radicabile la competenza territoriale del TAR individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a.
  • Nella fase cautelare, la motivazione per relationem di un provvedimento di VIA non presenta un vizio manifesto quando richiama contributi istruttori e pareri tecnici acquisiti nel procedimento, purché tali elementi consentano di ricostruire le ragioni della decisione.
  • La proposta di sostanziale rimodulazione del progetto presentata in una fase avanzata del procedimento di VIA può essere legittimamente non accolta quando il proponente abbia già esercitato la facoltà di integrazione progettuale e la nuova proposta richieda una rielaborazione non più praticabile nell'ambito procedimentale in corso.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali compiute nella VIA resta circoscritto ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o incongruenza; in sede cautelare non sussiste una prognosi favorevole quando il diniego si fonda su una pluralità convergente di criticità ambientali, paesaggistiche, idrogeologiche e insediative, valutate secondo il principio di precauzione.
  • Il differimento di un investimento e la perdita di opportunità economiche derivanti dal diniego di compatibilità ambientale, se privi di carattere irreversibile e non ostativi alla ripresentazione di un progetto rimodulato, non integrano di regola un danno grave e irreparabile ai fini dell'art. 55 c.p.a.
  • Nella ponderazione cautelare relativa a impianti da fonti rinnovabili, l'interesse alla loro realizzazione deve essere bilanciato con gli interessi alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'assetto del territorio, i quali possono assumere rilievo primario quando gli effetti della loro compromissione siano difficilmente reversibili.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTutela cautelare
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipi di precauzione e prevenzioneDifetto di motivazione

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