Ordinanza n. 2424/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Liguria n. 54/2026, che aveva respinto il ricorso di primo grado, con domanda cautelare di sospensione della relativa efficacia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Liguria e ha chiesto in via incidentale la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda la posizione di uno straniero in relazione alla revoca del nulla osta al lavoro, determinata dalla carenza dei requisiti legittimanti in capo al datore di lavoro, e alla possibilità di regolarizzare tale posizione mediante il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il testo non espone ulteriori specifici motivi d'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha respinto l'istanza di sospensione della sentenza del TAR. Ha ritenuto che la carenza dei requisiti legittimanti il rilascio del nulla osta in capo al datore di lavoro sia idonea a determinare la revoca del nulla osta rilasciato allo straniero e che tale posizione non sia regolarizzabile mediante un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Fanno eccezione soltanto situazioni straordinarie di forza maggiore, quali la morte o il fallimento del datore di lavoro o un evento calamitoso; il Collegio ha ritenuto che tali ipotesi non ricorressero. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale base processuale per la domanda cautelare in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La carenza dei requisiti legittimanti il rilascio del nulla osta al lavoro in capo al datore di lavoro può determinare la revoca del nulla osta rilasciato allo straniero.
- La posizione dello straniero conseguente alla revoca del nulla osta per carenza dei requisiti del datore di lavoro non è, di regola, regolarizzabile mediante il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
- La regola sulla non regolarizzabilità mediante permesso di soggiorno per attesa occupazione ammette eccezioni in presenza di cause di forza maggiore, quali la morte o il fallimento del datore di lavoro oppure un evento calamitoso, purché tali circostanze siano effettivamente ricorrenti.
Come è indicizzato
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