Cassazione Civile, Ordinanza n. 37919/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (garanti)
La controversia
Tre soggetti che avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il recupero di un importo dovuto a titolo di fideiussione impugnavano in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile il loro appello. La corte territoriale aveva ritenuto che l'atto di appello fosse stato notificato a un soggetto diverso da quello che aveva partecipato al giudizio di primo grado, osservando che la società indicata come destinataria della notificazione era stata evocata in proprio, mentre la sentenza di primo grado riguardava la medesima società quale mandataria di altra società, e che l'appello rivolto a soggetto estraneo al primo grado era quindi inammissibile. I ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 163 n. 2 e 160 c.p.c., sostenendo che dall'intestazione e dal contenuto complessivo dell'atto di appello risultava chiaramente il corretto destinatario, sicché l'eventuale errore era solo materiale e non vi era incertezza assoluta sulla persona del destinatario; 2) violazione degli artt. 163 n. 2, 156 e 164 c.p.c. e vizio motivazionale, poiché l'appellata aveva comunque svolto difese nel merito e dunque lo scopo dell'atto era stato raggiunto; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la corte territoriale esaminato il merito dell'impugnazione; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese, dipendente dall'accoglimento dei primi motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo manifestamente fondata la censura sulla validità della notifica/individuazione del destinatario dell'atto di appello. Ha affermato che, per verificare se vi sia incertezza assoluta sulla persona del destinatario, non ci si può limitare alla sola relata di notificazione ma occorre esaminare l'intero contenuto dell'atto, inclusa l'intestazione e gli ulteriori riferimenti interni, dai quali nel caso concreto emergeva che l'appello era stato proposto nei confronti della società quale mandataria di altra società. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione perché riesamini la validità dell'appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
La validità dell'atto introduttivo va valutata alla luce dell'idonea individuazione della parte destinataria; l'eventuale errore materiale non determina nullità se dal complesso dell'atto il destinatario è riconoscibile.
Ai fini della nullità della notificazione rileva l'eventuale incertezza assoluta sulla persona del destinatario; tale verifica richiede l'esame dell'intero contesto dell'atto notificato.
La nullità non opera quando l'atto ha comunque raggiunto il proprio scopo, come nel caso in cui il destinatario si difenda nel merito.
La nullità dell'atto introduttivo per incertezza assoluta sulla parte non sussiste se, dal testo complessivo, la parte sia comunque identificabile.
La doglianza sull'omesso esame del merito resta assorbita quando la questione pregiudiziale relativa alla validità dell'impugnazione viene accolta.
La regolazione delle spese va rideterminata dal giudice del rinvio in conseguenza dell'esito della lite.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
L'accesso agli atti del processo è consentito quando la censura investe un vizio processuale e il ricorso indica in modo sufficiente gli atti rilevanti.
Massime di principio
- Per stabilire se una notificazione o un atto introduttivo sia affetto da incertezza assoluta sul destinatario, il giudice deve esaminare l'atto nel suo complesso, non solo la relata o la sola intestazione.
- L'errore materiale nell'indicazione della parte destinataria non comporta nullità se, dal contenuto complessivo dell'atto, il destinatario è agevolmente e univocamente individuabile.
- La nullità dell'atto per difetto di individuazione della parte è esclusa quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e la controparte ha potuto difendersi sul merito.
- Quando viene accolto un motivo che investe una questione pregiudiziale di rito, i motivi ulteriori che presuppongono l'esame del merito restano assorbiti.
- Nel giudizio di legittimità è possibile scrutinare direttamente gli atti processuali quando la censura riguarda un vizio processuale e il ricorso assolve all'onere di specificazione degli atti rilevanti.
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