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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20724/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza di riesame che aveva disposto il dissequestro di otto container ma aveva mantenuto il vincolo reale su un locale di 24 mq adibito a ufficio/laboratorio e su una fossa imhoff ubicati in area demaniale e zona sottoposta a vincolo paesaggistico (Laguna di Capo Peloro). Il ricorrente contestava la sussistenza del periculum per il sequestro preventivo, sostenendo che la sola presenza di una struttura abusiva non dimostra il pericolo concreto e attuale e che non erano presenti liquidi inquinanti tali da minacciare l'ambiente; inoltre denunciava carenza di motivazione e riferiva precedenti accertamenti che avrebbero escluso la demanialità della particella.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non contestato il fumus del reato paesaggistico e ha confermato che, in tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, oltre alla mera presenza di opere abusive è necessario valutare il rischio concreto di danno ambientale. Nel caso di specie l'ordinanza impugnata aveva adeguatamente motivato la sussistenza del pericolo in ragione della presenza di una fossa imhoff non autorizzata, collegata con tubo al locale WC e priva di aggancio a impianto di smaltimento, non giustificata in una zona comunque servita dalla rete fognaria e caratterizzata da stagni salmastri e tutela paesaggistica. Per tali ragioni il giudice del riesame aveva legittimamente mantenuto il vincolo cautelare sui manufatti più stabili e disposto il dissequestro solo degli otto container ritenuti compatibili con l'attività esercitata. La Cassazione ha altresì ritenuto l'iter motivazionale sufficiente e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita l'esame in sede di ricorso per cassazione ai soli motivi di violazione di legge; nella nozione di violazione di legge rientrano anche errores in iudicando o in procedendo e vizi motivazionali radicali

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese e la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza dell'impugnazione

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'addebito di somme alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso

  • Giurisprudenza di legittimità su periculum nei reati paesaggistici

    Sez. 4, n. 15254/2018 (Romano); Sez. 3, n. 2001/2017 (Dessi); Sez. 3, n. 50336/2016 (Del Gaizo)

    Principio consolidato: la sola esistenza di opere abusive ultimate non è sufficiente a dimostrare il pericolo concreto e attuale; occorrono elementi volti a provare che la disponibilità materiale o giuridica dell'opera possa effettivamente compromettere l'ecosistema tutelato dal vincolo paesaggistico

  • Giurisprudenza su vizi della motivazione

    Sez. 5, n. 43068/2009 (Bosi); Sez. 6, n. 6589/2013 (Gabriele)

    La violazione di legge comprende anche vizi motivazionali tali da rendere il provvedimento privo dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza

Massime di principio

  • Per i sequestri preventivi in materia paesaggistica la mera presenza di un manufatto abusivo non basta: è necessario dimostrare il pericolo concreto e attuale di danno ambientale collegato alla disponibilità del bene
  • Elementi che rafforzano il periculum includono l'esistenza di impianti non autorizzati potenzialmente in grado di immettere inquinanti nelle matrici ambientali (es. fosse imhoff collegate a corpi idrici), la localizzazione in aree sensibili o protette e l'assenza di idonei sistemi di smaltimento
  • Il giudice deve motivare specificamente il mantenimento o la revoca del vincolo cautelare confrontando tipologia dei manufatti, loro compatibilità con l'attività svolta e il rischio di danno; una motivazione congrua è difficilmente sindacabile in Cassazione se fondata su elementi di fatto
  • In Cassazione il sindacato è limitato a profili di legittimità; i criteri di merito valutativi del giudice del riesame sono in genere insindacabili salvo errori di diritto o vizi motivazionali gravi
  • Il ricorrente che propone un impugnazione manifestamente infondata o inammissibile può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende
  • Se in sede di riesame emergono elementi tecnici (perizie, annotazioni di servizio) che documentano l'idoneità di certi manufatti a causare danno, il mantenimento della misura cautelare su quelli più pericolosi è giustificato, mentre può disporre il dissequestro degli elementi ritenuti compatibili

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