Sentenza n. 1145/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.17380 Comunicazione: CP700-4485145-P notificata all'azienda agricola in data 21 giugno 2022; nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare imputato per le campagne lattiero-casearie 1997/1998 e 1998/1999
Esito
Favorevole al resistente (organismo pagatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato la comunicazione AGEA del 16 giugno 2022, notificata il 21 giugno 2022, adottata in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2818/2020. Tale sentenza aveva annullato le precedenti comunicazioni AGEA, relative ai risultati delle compensazioni nazionali e alla determinazione del prelievo supplementare per le campagne 1997/1998 e 1998/1999, disapplicando il meccanismo di compensazione nazionale previsto dall’art. 1, comma 8, del d.l. n. 43/1999 alla luce dei criteri interpretativi elaborati dalla Corte di giustizia nella sentenza C-348/18 del 27 giugno 2019. Il ricalcolo aveva determinato un peggioramento dell’esposizione debitoria dell’azienda. Il ricorso era fondato su plurime censure, il cui specifico contenuto non è riportato nel testo della sentenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure dedotte. L’art. 10-bis del d.l. n. 69/2023, introdotto per recepire le sentenze della Corte di giustizia sui criteri di calcolo del prelievo supplementare, ha previsto nuovi parametri di ricalcolo, limitato la decorrenza degli interessi al 27 giugno 2019 e stabilito, al comma 4, che fossero prive di effetto le comunicazioni di ricalcolo notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione. Ne consegue che la comunicazione impugnata è divenuta inefficace ex lege e che l’amministrazione deve procedere a una nuova rideterminazione del prelievo sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti. Poiché l’annullamento giudiziale dell’atto non arrecherebbe più un’utilità concreta, è venuto meno l’interesse a ricorrere. Le spese sono state compensate per la peculiarità e la particolare complessità della vicenda, anche in ragione della sopravvenienza legislativa.
Norme richiamate
art. 10-bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69
comma 2; comma 3; comma 4
La disposizione ha introdotto nuovi parametri per il ricalcolo del prelievo supplementare, ha limitato la decorrenza degli interessi al 27 giugno 2019 e ha privato di effetto le comunicazioni di ricalcolo notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Costituisce la base normativa per dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 1, comma 8, d.l. 1° marzo 1999, n. 43
La sentenza richiama il meccanismo di compensazione nazionale del prelievo supplementare, già disapplicato nel precedente giudizio secondo i criteri derivanti dal diritto dell’Unione.
Massime di principio
- Quando una sopravvenienza normativa priva ex lege di efficacia l’atto amministrativo impugnato e impone all’amministrazione di adottare un nuovo provvedimento secondo criteri diversi, viene meno l’interesse concreto e attuale all’annullamento dell’atto originario e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse presuppone che l’eventuale annullamento dell’atto impugnato non procuri più al ricorrente alcuna utilità concreta, anche perché l’amministrazione è comunque tenuta a procedere a una nuova rideterminazione della posizione sostanziale sulla base della disciplina sopravvenuta.
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