Cassazione Penale, Sentenza n. 36234/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per il Riesame che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla società A.P.I. s.r.l. avverso l'ordinanza della Corte d'appello che aveva revocato il sequestro preventivo restituendo i beni alla curatela fallimentare. Il sequestro concerneva immobili posti a garanzia in procedimento per bancarotta fraudolenta; la ricorrente deduceva vizio di motivazione, violazione di norme procedurali e di legge penale (art. 111 Cost., artt. 125, 322-bis, 591 cod. proc. pen.), sosteneva la propria legittimazione ad impugnare in quanto proprietaria dei beni sequestrati e contestava la mancata considerazione del fatto che, per la parte relativa alla distrazione dei beni, la sentenza di appello era stata annullata con rinvio
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di un concreto interesse ad impugnare da parte della ricorrente. Ha ritenuto che l'appello originario fosse in realtà diretto a sostenere le ragioni del terzo creditore (Fondazione) e che la società non avesse chiesto la restituzione dei beni, elemento necessario per avere interesse all'impugnazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
La legittimazione all'impugnazione richiede un concreto interesse; nell'impugnazione cautelare sul sequestro tale interesse si identifica nella richiesta di restituzione della cosa (dissequestro). L'assenza di istanza di restituzione comporta inammissibilità
art. 263, comma 3, cod. proc. pen.
Riferito dalla sentenza di appello che aveva mantenuto il sequestro ai sensi di questa norma; interpretazione operativa: la corte può disporre il mantenimento del sequestro anche con modifiche al procedimento penale, ma ciò non attribuisce automaticamente interesse impugnatorio a terzi senza che chiedano il dissequestro
Prevede la conseguenza, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria; la Corte ha applicato tale norma determinando la sanzione in euro 3.000,00
art. 111 Cost.
Richiamata dalla ricorrente come presunta violazione di garanzie costituzionali (diritto al giusto processo), ma la Corte l'ha ritenuta irrilevante alla stregua della carenza di interesse e quindi non ha esaminato il merito
artt. 125 e 322-bis cod. proc. pen.
Richiamati dalla ricorrente fra le norme processuali e sostanziali presumibilmente violate; la Corte non ha affrontato il merito delle censure su tali norme in considerazione dell'inammissibilità per mancanza di interesse
Massime di principio
- Per impugnare un provvedimento cautelare (es. sequestro preventivo) è necessario dimostrare un concreto interesse personale all'impugnazione; l'interesse tipico è la richiesta di restituzione del bene (dissequestro)
- La mera qualità di proprietario del bene sequestrato non è sempre sufficiente a garantire la legittimazione a impugnare se l'atto processuale impugnato è in concreto diretto a tutelare le ragioni di terzi (es. creditore pignorante) e il proprietario non chiede espressamente la restituzione
- Se l'appello o il ricorso sono formulati unitariamente con un terzo (es. creditore) e mirano a sostenere le ragioni di quest'ultimo, il co-attore deve comunque provare il proprio autonomo interesse impugnatorio per evitare l'inammissibilità
- L'inammissibilità per carenza di interesse può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie in cassazione; quindi, prima di impugnare, è opportuno verificare concretamente l'interesse processuale oltre alla fondatezza del motivo
- Anche quando vi siano vicende penalmente rilevanti (es. annullamento parziale della sentenza di appello), tali profili sostanziali non vengono esaminati se il giudice constata preliminarmente la mancanza di interesse a impugnare
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