Sentenza del 12/05/2016 n. 844 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Omessa riassunzione nei termini del giudizio all'esito di cassazione con rinvio della sentenza di merito - Dichiarazione di estinzione del processo tributario - Definitività dell'atto impositivo - Inammissibilità dell'impugnazione della decisione per mancanza di interesse.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
A seguito della cassazione con rinvio della sentenza di merito, nessuna delle parti ha riassunto il giudizio davanti al giudice di rinvio entro il termine tassativo previsto dall'art. 63 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza che aveva dichiarato l'estinzione del processo tributario, presumibilmente contestando gli effetti estintivi della mancata riassunzione.
La decisione
L'impugnazione dell'Amministrazione finanziaria è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse. La mancata riassunzione entro il termine di legge comporta l'estinzione dell'intero processo tributario e rende definitivo l'atto impositivo oggetto del giudizio. Pertanto, la sentenza dichiarativa dell'estinzione non pregiudica l'Amministrazione, che non ha un interesse concreto e attuale a impugnarla, poiché l'atto impositivo diviene definitivo.
Norme richiamate
Art. 63 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Termine tassativo per la riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio dopo la cassazione con rinvio
Se nessuna parte riassume la causa entro il termine previsto, il processo tributario si estingue integralmente.
Massime di principio
- Dopo una cassazione con rinvio, la parte interessata deve riassumere tempestivamente il giudizio davanti al giudice di rinvio entro il termine tassativo previsto dalla legge; in mancanza, il processo si estingue.
- L'estinzione dell'intero processo tributario conseguente alla mancata riassunzione determina la definitività dell'atto impositivo che costituiva oggetto della controversia.
- L'Amministrazione finanziaria non può impugnare utilmente la sentenza che dichiara l'estinzione se tale decisione produce, in concreto, la definitività dell'atto impositivo e quindi non le arreca alcun pregiudizio.
- Per valutare l'ammissibilità di un'impugnazione è necessario verificare l'esistenza di un interesse concreto, attuale e giuridicamente rilevante: senza un effettivo pregiudizio, il gravame è inammissibile.
Testo integrale
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