Sentenza n. 349/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Prefetto della Provincia di L'Aquila prot. uscita del 3 ottobre 2025 n. 0061438 Classifica 31.20, a firma del Viceprefetto Dott.ssa Maria Cristina Di Stefano, con il quale è stata respinta la richiesta formulata dal Comune di Pescina volta ad ottenere l’autorizzazione a mutare la denominazione dell'area antistante la Chiesa di San Giuseppe da “Piazza della Libertà” a “Piazza Santina Campana”; - della nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province dell'Aquila e Teramo n. 14887-P del 10 settembre 2025 con la quale ha espresso parere contrario al richiesto mutamento di denominazione dell'area antistante la Chiesa di San Giuseppe da “Piazza della Libertà” a “Piazza Santina Campana”; - di tutti gli atti presupposti, prodromici, connessi e/o comunque consequenziali, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la nota della Deputazione di Storia Patria per l'Abruzzo prot. n. 111/25, di contenuto sconosciuto, inviata alla Sovrintendenza e richiamata nella nota di quest'ultima del 10 settembre 2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COMUNE DI PESCINA il 3\4\2026: PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI IDONEE: - del decreto del Prefetto della Provincia di L’Aquila prot. uscita del 3 ottobre 2025 n. 0061438 Classifica 31.20, a firma del Viceprefetto Dott.ssa Maria Cristina Di Stefano, con il quale è stata respinta la richiesta formulata dal Comune di Pescina volta ad ottenere la autorizzazione a mutare la denominazione dell’area antistante la Chiesa di San Giuseppe da “Piazza della Libertà” a “Piazza Santina Campana” (All.n.3); - della nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province dell’Aquila e Teramo n. 14887-P del 10 settembre 2025 con la quale ha espresso parere contrario al richiesto mutamento di denominazione dell’area antistante la Chiesa di San Giuseppe da “Piazza della Libertà” a “Piazza Santina Campana” (All.n.6); - di tutti gli atti presupposti, prodromici, connessi e/o comunque consequenziali, ivi compresa, per quanto occorrer possa, della nota della Deputazione di Storia Patria per l’Abruzzo prot. n. 111/25, di contenuto sconosciuto, inviata alla Sovrintendenza e richiamata nella nota di quest’ultima del 10 settembre 2025”; E, CON IL PRESENTE ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI, per quanto occorrer possa, anche PER L’ANNULLAMENTO - della nota del 25 luglio 2025, prot. n. 111/25-Topon. della Deputazione di Storia Patria negli Abruzzi (Doc.n.11), inviata all’Ufficio Territoriale del Governo di L’Aquila e p.c. alla Soprintendenza Archeologica B.A.P. per le Province di L’Aquila e Teramo, ed inoltrata alla ricorrente dalla Prefettura di L’Aquila con nota prot. Uscita n 8691 del 5 febbraio 2026 (Doc.n.11 bis) a seguito di istanza di accesso agli atti prot. n 12056 del 13.11.2025 (Cfr. Doc.n.7), rimasta inevasa, reiterata con istanza prot. n. 678 del 21.01.2026 (Doc.n.12).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio dell'autorizzazione al mutamento della denominazione di una piazza, unitamente al parere contrario della Soprintendenza e agli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
La controversia
Il Comune di Pescina ha impugnato il decreto del Prefetto della Provincia dell'Aquila che aveva respinto la richiesta di modificare la denominazione dell'area antistante la Chiesa di San Giuseppe da “Piazza della Libertà” a “Piazza Santina Campana”, nonché il parere contrario della Soprintendenza e gli atti presupposti e connessi. Con motivi aggiunti il Comune ha esteso l'impugnazione agli stessi atti e alla nota della Deputazione di Storia Patria negli Abruzzi, conosciuta a seguito dell'accesso agli atti, chiedendo anche una misura cautelare. Dopo il rigetto della prima istanza cautelare, il Comune ha documentato che, nelle more del giudizio, la Prefettura aveva autorizzato la variazione della denominazione, a seguito dell'acquisizione di pareri favorevoli della Soprintendenza e della Deputazione di Storia Patria.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, rilevando che il sopravvenuto decreto prefettizio aveva autorizzato la variazione della denominazione richiesta dal Comune. Poiché il ricorrente aveva così ottenuto integralmente il bene della vita perseguito, è venuto meno qualsiasi interesse residuo alla decisione di merito sull'impugnazione del precedente diniego e degli atti connessi. Il Collegio ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state compensate, in considerazione della peculiare natura della controversia, del fatto che tutte le parti erano enti pubblici e della circostanza che l'esito favorevole è dipeso da atti endoprocedimentali sopravvenuti, dei quali l'amministrazione non disponeva al momento dell'adozione dell'atto impugnato.
Norme richiamate
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta mediante un sopravvenuto provvedimento amministrativo, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione di merito.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione, da parte dell'amministrazione, di un provvedimento che attribuisce integralmente al ricorrente il bene della vita richiesto determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché viene meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione dell'atto precedente.
- La compensazione delle spese può essere giustificata quando la controversia coinvolge esclusivamente enti pubblici e la soddisfazione della pretesa deriva da sopravvenienze procedimentali, inclusi nuovi pareri favorevoli, di cui l'amministrazione non disponeva al momento dell'adozione dell'atto impugnato.
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