Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26935/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il P.M. ha impugnato l'annullamento del sequestro preventivo disposto dal GIP, lamentando che il Tribunale del riesame non avrebbe considerato tutte le condotte ulteriori e diverse rispetto alla mera dichiarazione infedele (es. creazione di falsi profili CAF, false sedi, procacciamento di clienti, raccolta illecita di dati, indicazione fraudolenta di codici IBAN, massa di dichiarazioni) idonee a integrare gli "artifizi e raggiri" del reato di truffa aggravata (art. 640, comma 2, n.1 c.p.) e non avrebbe valutato correttamente il periculum in mora atteso che il sequestro era finalizzato alla confisca e il profitto complessivo dell'associazione eccedeva il vantaggio fiscale del singolo contribuente.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso del P.M. confermando la decisione del Tribunale del riesame. Ha ritenuto corretta l'applicazione del principio di specialità tra reati tributari e truffa: le condotte fraudolente dirette all'evasione fiscale si esauriscono nel sistema speciale delineato dal D.lgs. n.74/2000, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale (ad esempio l'ottenimento di pubbliche erogazioni). Nel caso di specie non è emersa alcuna finalità o vantaggio extratributario: il rimborso percepito costituisce il profitto fiscale e non un diverso profitto illecito. Inoltre il Tribunale del riesame ha correttamente escluso la punibilità per dichiarazione infedele ratione quantitativa poiché i rimborsi annui risultavano comunque di entità molto inferiori alla soglia di punibilità prevista dall'art.4 D.lgs.74/2000. Pertanto il sequestro preventivo è stato annullato e il ricorso del P.M. è rigettato.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen. (truffa aggravata)

    art. 640, commi 1 e 2, n. 1

    La Corte conferma che la truffa aggravata a danno dello Stato non può essere ricondotta automaticamente ai casi di frode fiscale; il concorso è possibile solo se dalla condotta deriva un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale.

  • art. 4 D.lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele)

    art. 4 D.lgs. n. 74 del 2000

    La norma delimita la fattispecie della dichiarazione infedele con soglie di punibilità (es. imposta evasa superiore a €100.000 o elementi attivi sottratti superiori a 2 milioni o >10%); se non superate, la fattispecie non è perseguibile. Nel caso, i rimborsi annui erano ben al di sotto delle soglie.

  • artt. 2 e 8 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (frode fiscale)

    richiamati nella giurisprudenza delle Sez. U.

    Le fattispecie tributarie in materia di frode fiscale sono parte del sistema speciale che assorbe il disvalore di condotte finalizzate all'evasione, ostacolando la ricaduta in altre fattispecie generiche salvo il caso di profitto diverso.

  • art. 15 cod. pen. (principio di specialità)

    Utilizzato per argomentare l'impossibilità di ricondurre automaticamente condotte fiscali alla truffa quando il sistema speciale fiscale disciplina la materia.

  • D.lgs. 158/2015 (modifica art. 4 D.lgs. 74/2000)

    La modifica ha ampliato l'ambito della norma sostituendo il termine "passivi" con "inesistenti" e innalzando le pene; la Corte prende atto delle modifiche ma sottolinea che qui non è contestata la configurabilità astratta della dichiarazione infedele rispetto alle singole condotte.

  • artt. 6 e 9 D.lgs. 74/2000 (disciplina tentativo e concorso di persone)

    artt. 6 e 9 D.lgs. 74/2000

    La presenza di disposizioni specifiche sulle condotte preparatorie e sul concorso di persone mostra la volontà del legislatore di regolare il fenomeno in modo autonomo, rafforzando la specialità del sistema fiscale penale.

  • art. 7 Convenzione UE 26/7/1995 (tutela interessi finanziari UE)

    art. 7 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità europea del 26 luglio 1995

    Richiamato per sottolineare il principio ne bis in idem e la necessità di un sistema sanzionatorio esaustivo anche a livello comunitario, argomentando a favore della specialità delle norme tributarie.

  • Giurisprudenza: Sez. U. sent. n. 1235 del 28/10/2010, Rv. 248865

    "E' configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale ... e il delitto di truffa aggravata ... salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale"

    Decisiva per il principio espresso dalla Corte: le condotte dirette all'evasione rientrano nel sistema fiscale e non possono essere automaticamente riqualificate in truffa se non vi è un profitto extratributario.

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 27 del 2000 e altre pronunce citate

    citazioni di precedenti che ammettono il concorso di reati ove sussista profitto extratributario

    Confermano che il concorso tra reato fiscale e truffa è possibile in presenza di un fine o profitto diverso dall'evasione fiscale (p.es. ottenimento di pubbliche erogazioni).

Massime di principio

  • Il principio di specialità del sistema penale tributario esclude, di regola, la ricaduta in fattispecie generiche (es. truffa) delle condotte finalizzate all'evasione fiscale, salvo la presenza di un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione stessa.
  • Le condotte preparatorie o organizzative (es. creazione di falsi profili, sedi fittizie, procacciamento, raccolta dati) sono rilevanti per dimostrare l'organizzazione e possono integrare reati diversi (es. associazione per delinquere), ma non costituiscono automaticamente "artifizi e raggiri" idonei a trasformare una frode fiscale in truffa nei confronti dell'Erario se il vantaggio è esclusivamente di natura tributaria.
  • Per la configurabilità della truffa aggravata a danno dello Stato occorre dimostrare che l'illecito abbia prodotto un vantaggio extratributario (ad es. pubbliche erogazioni) distinto dall'ottenimento del rimborso d'imposta.
  • In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, è essenziale che il fumus del reato e il periculum in mora siano adeguatamente motivati: l'assenza di un profitto extratributario e il mancato superamento delle soglie di punibilità per la dichiarazione infedele indeboliscono la legittimità del sequestro.
  • La soglia e le condizioni previste dall'art.4 D.lgs.74/2000 devono essere verificate quantitativamente: rimborsi o evasione al di sotto delle soglie escludono la rilevanza penale della dichiarazione infedele.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.