Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 28211/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia con rito abbreviato per il reato in materia di stupefacenti. Il ricorso censurava violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sostenendo, in sostanza, che il fatto dovesse essere riqualificato in termini meno gravi. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza inammissibile perché riproduttiva di questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito con motivazione logica e coerente. Il ricorrente contestava inoltre, implicitamente, la valutazione degli indici fattuali valorizzati dalla Corte territoriale: 260 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e denaro contante pari a 2650 euro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto il percorso argomentativo della Corte di appello, che aveva escluso la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 sulla base di una valutazione complessiva degli elementi del caso, incompatibili con la lieve entità: quantitativo di cocaina pari a 260 grammi, presenza di materiale per il confezionamento e disponibilità di 2650 euro in contanti, indici di un contesto di spaccio stabile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice deve compiere una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti del fatto e motivare sulle ragioni per cui alcuni indici ostativi prevalgono su eventuali elementi favorevoli alla minore offensività.
  • La mera riproposizione in cassazione di censure già esaminate e disattese con motivazione congrua dal giudice di merito integra motivo inammissibile.
  • La configurabilità della fattispecie in materia di stupefacenti non richiede necessariamente una perizia sulla qualità e quantità della sostanza sequestrata, potendo bastare anche il narcotest, purché il giudice motivi adeguatamente sulla base di elementi univoci circa tipologia ed entità della droga.
  • Indici quali un quantitativo significativo di sostanza, la presenza di materiale per il confezionamento e il possesso di denaro contante possono essere valorizzati unitariamente per escludere la lieve entità del fatto e inferire un'attività di spaccio organizzata o stabile.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.