Cassazione Penale, Ordinanza n. 28211/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia con rito abbreviato per il reato in materia di stupefacenti. Il ricorso censurava violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sostenendo, in sostanza, che il fatto dovesse essere riqualificato in termini meno gravi. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza inammissibile perché riproduttiva di questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito con motivazione logica e coerente. Il ricorrente contestava inoltre, implicitamente, la valutazione degli indici fattuali valorizzati dalla Corte territoriale: 260 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e denaro contante pari a 2650 euro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto il percorso argomentativo della Corte di appello, che aveva escluso la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 sulla base di una valutazione complessiva degli elementi del caso, incompatibili con la lieve entità: quantitativo di cocaina pari a 260 grammi, presenza di materiale per il confezionamento e disponibilità di 2650 euro in contanti, indici di un contesto di spaccio stabile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
norma incriminatrice richiamata come base della condanna per detenzione/spaccio di stupefacenti
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
ipotesi di lieve entità esclusa perché la valutazione complessiva dei fatti mostrava un disvalore non lieve
rito abbreviato quale base della decisione di primo grado confermata in appello
sanzione conseguente all'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende
testo unico stupefacenti applicato al caso concreto
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice deve compiere una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti del fatto e motivare sulle ragioni per cui alcuni indici ostativi prevalgono su eventuali elementi favorevoli alla minore offensività.
- La mera riproposizione in cassazione di censure già esaminate e disattese con motivazione congrua dal giudice di merito integra motivo inammissibile.
- La configurabilità della fattispecie in materia di stupefacenti non richiede necessariamente una perizia sulla qualità e quantità della sostanza sequestrata, potendo bastare anche il narcotest, purché il giudice motivi adeguatamente sulla base di elementi univoci circa tipologia ed entità della droga.
- Indici quali un quantitativo significativo di sostanza, la presenza di materiale per il confezionamento e il possesso di denaro contante possono essere valorizzati unitariamente per escludere la lieve entità del fatto e inferire un'attività di spaccio organizzata o stabile.
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