Cassazione Penale, Sentenza n. 11785/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Dell'Aquila ha impugnato l'ordinanza del tribunale di Foggia che aveva respinto l'opposizione all'esecuzione del decreto penale di condanna (e all'ingiunzione a demolire). Ha dedotto che era stata proposta una rituale opposizione ai sensi dell'art. 461 c.p.p. in relazione all'art. 582 c.p.p., con deposito presso il giudice di pace di Rodi Garganico, e che l'opposizione poteva essere validamente depositata anche presso l'ufficio giudiziario dove si trovava il suo difensore; pertanto il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto limitarsi a revocare l'ingiunzione a demolire e non dichiarare l'opposizione inammissibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato (il giudice dell'esecuzione è competente a verificare l'irrevocabilità del decreto penale di condanna e quindi la sussistenza di una opposizione rituale). Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha affermato che il termine "opponente" di cui all'art. 461 c.p.p. designa la parte in senso processuale e comprende anche il difensore, per cui l'opposizione al decreto penale può essere depositata non solo nella cancelleria del GIP che ha emesso il decreto, ma anche nell'ufficio giudiziario in cui si trovano la parte o il suo difensore. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al tribunale di Foggia per nuovo giudizio sulle deduzioni di Dell'Aquila.
Norme richiamate
Il termine "opponente" va inteso in senso processuale e comprende non solo l'imputato ma anche il suo difensore; pertanto l'opposizione al decreto penale può essere proposta anche presso l'ufficio giudiziario in cui si trova la parte o il difensore
Richiamato in relazione all'art. 461 c.p.p.; la Corte ha considerato che, nell'assetto normativo complessivo citato, l'opposizione può essere proposta anche nell'ufficio giudiziario dove si trovi la parte o il suo difensore
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, n. 22766 del 11/04/2018 e Sez. 3, n. 9914 del 14/02/2003)
La Corte richiama precedenti secondo i quali l'opposizione al decreto penale può essere proposta anche nella cancelleria diversa da quella che ha emesso il decreto, purché sia l'ufficio giudiziario in cui si trovano la parte o il suo difensore
Massime di principio
- L'opposizione a un decreto penale di condanna (art. 461 c.p.p.) può essere depositata non solo nella cancelleria del giudice che ha emesso il decreto, ma anche presso l'ufficio giudiziario dove si trovi la parte o il suo difensore: il termine "opponente" include il difensore.
- Il giudice dell'esecuzione è tenuto a verificare la sussistenza di una opposizione rituale al decreto penale prima di disporre l'esecuzione (ad es. l'ingiunzione a demolire); se risulta proposta opposizione valida, l'atto esecutivo può dover essere revocato o sospeso.
- In caso di contestazione sulla tempestività o sul luogo di deposito dell'opposizione, è importante produrre prova documentale del deposito presso l'ufficio giudiziario competente (anche quello del difensore) per impedire che l'opposizione sia dichiarata inammissibile.
- Se il giudice dell'esecuzione decide sulla validità formale dell'opposizione, la parte potrà impugnare l'ordinanza e ottenere l'annullamento se il tribunale ritiene corretta l'interpretazione che include il difensore tra gli "opponenti".
- Quando si agisce contro provvedimenti che dispongono demolizioni o altre esecuzioni, conviene verificare e, se necessario, chiarire preventivamente la competenza territoriale e il luogo di deposito dell'opposizione per evitare vizi procedurali che possano compromettere la tutela sostanziale.
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