Cassazione Penale, Ordinanza n. 22695/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha escluso sia la fondatezza delle censure sul contributo concorsuale dell'imputato, sia quelle relative al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose. Con il ricorso, la difesa ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, contestando sia il ritenuto contributo causale dell'imputato alla commissione del reato sia il trattamento sanzionatorio, in particolare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi erano generici, assertivi e in larga parte meramente fattuali, non rispettando i requisiti di specificità dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non indicavano con precisione gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle censure e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, la Corte ha osservato che la decisione di merito aveva logicamente valorizzato il verbale di arresto utilizzato nel giudizio abbreviato e aveva correttamente ricostruito la condotta dell'imputato come quella del 'palo', quindi come contributo alla concreta realizzazione del fatto. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello, che aveva fatto riferimento ai numerosi precedenti e all'importante ruolo svolto nell'esecuzione del reato.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e puntuali; censure generiche, assertive o non confrontate con la motivazione impugnata non consentono il sindacato del giudice dell'impugnazione e determinano l'inammissibilità.
È richiamato con riferimento ai requisiti formali e sostanziali dell'atto di impugnazione e alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili doglianze meramente generiche o apodittiche: il ricorrente deve indicare in modo specifico gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle censure e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La contestazione del contributo concorsuale dell'imputato non può risolversi in una diversa lettura del fatto quando la decisione di merito abbia fornito una ricostruzione logica e puntuale della partecipazione al reato, anche quale ruolo di 'palo'.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è censurabile solo se la sentenza di merito omette o illogicamente valuta elementi rilevanti; se la motivazione valorizza precedenti penali e ruolo centrale nell'esecuzione del reato, il diniego è sorretto da adeguata giustificazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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