Cassazione Penale, Ordinanza n. 00179/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo non rispettasse i requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di truffa aggravata. L'unico motivo deduceva, in sostanza, l'erroneità o l'inadeguatezza della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era formulata in modo generico e indeterminato: non indicava quali specifici elementi della motivazione fossero erronei, non svolgeva una critica analitica alle argomentazioni della sentenza impugnata e non esponeva compiutamente le ragioni di diritto poste a sostegno dell'impugnazione, con i necessari riferimenti al provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso deve contenere una specifica e puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; la mera contestazione generica della motivazione non è sufficiente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, circostanziato e riferito in modo critico alla motivazione della decisione impugnata; la doglianza meramente assertiva o indeterminata è inammissibile.
- La genericità del motivo ricorre quando l'impugnazione non consente di individuare con precisione i punti della motivazione contestati e impedisce al giudice di legittimità di esercitare il proprio sindacato.
- L'onere di specificità dell'impugnazione richiede non solo la denuncia del vizio, ma anche l'indicazione degli elementi fattuali e giuridici che sorreggono la censura e il confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00152/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00158/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00159/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00160/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00162/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00163/2025 del 03/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →