Cassazione Penale, Sentenza n. 49527/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P.: i capi contestati riguardavano due ipotesi di illecita detenzione di stupefacenti (capo I-1 e L-1) e una cessione di cocaina (capo O-1). I motivi di impugnazione principali: 1) incompetenza territoriale dell'Autorità giudiziaria tarantina (si sosteneva che i fatti, in particolare la cessione, rientravano nella competenza del Tribunale di Brindisi); 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da CARRIERO Antonio, escusso come persona informata dei fatti; 3) mancanza di adeguata motivazione rispetto all'accusa di cessione di cocaina; 4) vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla inadeguatezza di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo (incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto) e ha dichiarato l'incompetenza per territorio di quel giudice, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brindisi ai sensi dell'art. 27 c.p.p. Tuttavia la Corte, prima della trasmissione, ha verificato ex art. 291, comma 2 c.p.p. la sussistenza delle condizioni per l'adozione della misura cautelare originaria e ha ritenuto che sussistano gravità indiziaria e esigenze cautelari (attualità del pericolo di reiterazione), valorizzando captazioni, attività di osservazione e precedenti del ricorrente; perciò non ha disposto la remissione in libertà e non ha annullato la misura, limitandosi a trasferire gli atti al competente Ufficio di Brindisi. Il termine di venti giorni per le determinazioni del PM decorre dalla ricezione del provvedimento completo di motivazione.
Norme richiamate
norma citata come fondamento della richiesta di riesame (procedura con cui è stato adito il Tribunale di Taranto)
prevede la trasmissione degli atti al pubblico ministero che ha richiesto la misura quando il giudice dell'impugnazione rileva la propria incompetenza; la Corte ha disposto la trasmissione agli atti al PM di Brindisi ai sensi di questa disposizione
art. 8, comma 3 cod. proc. pen.
stabilisce che, per reati di durata, per la determinazione della competenza si prende in considerazione il luogo dove è iniziata la consumazione; la Corte lo ha applicato per ritenere che l'inizio della detenzione dovesse far ricadere la competenza in Brindisi
richiamato dal Tribunale di merito per giustificare la competenza di Taranto, ma la Corte di legittimità ha ritenuto errata tale applicazione rispetto alla natura permanente dei reati
art. 12, lett. c) cod. proc. pen.
criterio territoriale richiamato dal Tribunale del riesame; la Corte ha comunque prevalso nel ritenere applicabile il criterio dell'art. 8 comma 3 per reati permanenti
norma con criteri suppletivi per determinare la competenza quando non è identificabile il luogo della prima condotta; la Corte richiama il principio che, se il luogo iniziale non è identificabile, si applicano i criteri supplenti
art. 291, comma 2 cod. proc. pen.
attribuisce al giudice dell'impugnazione l'onere di verificare la sussistenza delle condizioni per la misura cautelare quando rileva incompetenza; la Corte ha effettuato tale verifica e l'ha ritenuta positiva
giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 31522 del 01/06/2023, Kekaj; Sez. U, n. 19214 del 23/04/2020, Giacobbe)
orientamenti richiamati: per la competenza territoriale si fa riferimento alla prima condotta e, se non identificabile, ai criteri suppletivi; inoltre il giudice che dichiara incompetenza deve verificare l'esistenza delle condizioni della misura e trasmettere gli atti al PM competente
Massime di principio
- Per reati di natura permanente (es. detenzione continuata di sostanze stupefacenti) ai fini della competenza territoriale va preso il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione (art. 8, comma 3 c.p.p.).
- Se il luogo della prima condotta non è identificabile, bisogna ricorrere ai criteri suppletivi dell'art. 9 c.p.p.; l'ultimo luogo di realizzazione della condotta può essere criterio residuale solo se il primo luogo è indeterminato.
- L'eventuale prosecuzione o diffusione della sostanza da parte di terzi in un diverso territorio non rende automaticamente competente quel foro rispetto al fornitore, se la detenzione da parte del fornitore si è già esaurita con la cessione.
- Quando in sede di impugnazione viene rilevata incompetenza territoriale, il giudice deve comunque verificare, nei limiti della sua cognizione, la sussistenza delle condizioni che hanno giustificato la misura (art. 291, comma 2): se risultano sussistenti, può disporre la trasmissione degli atti al PM competente senza revocare la misura.
- Per contestare l'utilizzabilità di una prova (es. dichiarazioni di terzi) in cassazione è necessario dimostrare specificamente e con precisione quale sarebbe l'incidenza della sottrazione di tale elemento sulla 'prova di resistenza' complessiva; l'argomentazione generica è insufficiente.
- La trasmissione degli atti per incompetenza al PM competente ai sensi dell'art. 27 c.p.p. comporta un termine (20 giorni) per le determinazioni che decorre dalla trasmissione del provvedimento completo di motivazione.
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