Cassazione Penale, Ordinanza n. 04687/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 20/10/2023. Dall'ordinanza emerge solo che il ricorso censurava l'omessa valutazione, da parte del giudice di appello, di una possibile declaratoria ex art. 129 c.p.p. in relazione all'avvenuta rinuncia ai motivi di appello riguardanti la responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo palesemente generico, perché non sviluppava in modo specifico la doglianza e non consentiva di apprezzare una reale omissione del giudice di merito.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma sul dovere di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, ma ritiene la censura inammissibile perché formulata in modo generico rispetto alla dedotta omissione di tale verifica dopo la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità.
È richiamato in forma abbreviata con riferimento all'articolo 129 del codice di procedura penale; non emergono ulteriori norme specifiche.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e non meramente assertivo: una censura generica è inammissibile.
- La doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. deve indicare con precisione gli elementi dai quali deriverebbe l'evidenza della causa di non punibilità; in difetto, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
- La rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, di per sé, non basta a fondare una censura ammissibile se non viene spiegato in che modo il giudice avrebbe comunque dovuto rilevare una causa di proscioglimento immediato.
Come è indicizzato
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