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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13150/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un assicurato, inizialmente proposta in primo grado ai sensi dell'art. 414 c.p.c., volta a ottenere il riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione secondo la disciplina della legge n. 222 del 1984 per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, con conseguente pagamento dei ratei. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, rigettando nel merito la domanda. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi, deducendo la mancata valutazione della cronologia degli eventi, dei documenti prodotti e dell'istruttoria sulla volontà nella redazione di un documento; 2) violazione dell'art. 2 l. n. 222 del 1984, in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 414 del 1996, per avere la Corte territoriale applicato la l. n. 830 del 1961 nonostante la soppressione del fondo trasporti; 3) omesso esame del quantum effettivamente preteso. Prima dell'esame di merito, però, la Corte ha affrontato il rilievo della proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., che evidenziava l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata. Il ricorrente ha chiesto la decisione sostenendo che il mancato deposito dipendesse da un difetto del gestionale telematico e invocando la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., ma senza fornire prova puntuale di un malfunzionamento informatico e senza dimostrare che il controllo successivo non fosse possibile con l'ordinaria diligenza professionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata non fosse stata depositata nella busta telematica del ricorso e che la parte non avesse fornito prova adeguata di un'anomalia del sistema informatico o dell'applicativo utilizzato. Ha inoltre escluso che potesse trovare accoglimento la richiesta di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., perché il difetto di deposito non risultava non imputabile alla parte/difensore, trattandosi di omissione evitabile con l'ordinaria diligenza, anche mediante successivo controllo tramite i sistemi di verifica telematica. La Corte ha poi precisato che la decisione era conforme alla proposta di definizione anticipata e, conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese, all'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato come forma del ricorso introduttivo nel giudizio di merito, senza rilievi interpretativi specifici nella decisione di legittimità.

  • l. n. 222 del 1984, art. 2

    Invocato dal ricorrente come norma sostanziale applicabile alla liquidazione della pensione; la censura non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile.

  • d.lgs. n. 414 del 1996, art. 1, comma 2

    Citato in combinazione con la legge n. 222 del 1984 per sostenere l'erronea individuazione della disciplina applicabile; il motivo non è stato scrutinato nel merito per improcedibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato quale parametro dei motivi di omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.

    La Corte lo considera norma processuale che impone il deposito della copia autentica della sentenza impugnata; il mancato deposito comporta improcedibilità del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Utilizzato per la proposta di definizione anticipata e per la decisione in camera di consiglio; la Corte richiama anche il comma 3 per la conformità alla proposta e l'ultimo comma per le conseguenze economiche.

  • art. 153 c.p.c.

    Invocato per la rimessione in termini; la Corte la esclude perché manca la prova che il difetto sia non imputabile alla parte e riconducibile a cause esterne o a malfunzionamenti informatici.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte condanna il ricorrente al pagamento di somme ulteriori per effetto della definizione conforme alla proposta e del comportamento processuale tenuto.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Richiamato per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata determina improcedibilità quando il documento non risulti depositato nella busta telematica e non sia comunque validamente acquisito agli atti nei termini processuali previsti.
  • La rimessione in termini per omesso deposito può essere concessa solo se la parte dimostra in modo puntuale che la decadenza è dipesa da un'anomalia esterna non imputabile, quale un effettivo malfunzionamento del sistema informatico; non basta un richiamo generico a problemi del gestionale o a mere difficoltà operative.
  • Il difensore deve controllare con l'ordinaria diligenza l'esito del deposito telematico e la corretta acquisizione degli allegati, anche mediante i sistemi di verifica disponibili; l'omesso controllo esclude la scusabilità dell'errore.
  • Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, possono applicarsi le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato, se ne ricorrono i presupposti.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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