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Ordinanza

Ordinanza n. 1958/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato; in appello, ordinanza cautelare del TAR Lazio - Latina di reiezione della domanda cautelare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il cittadino straniero ha proposto appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la revoca del nulla osta al lavoro subordinato. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nell'appello. La questione cautelare è stata valutata in relazione al pregiudizio derivante dalla possibile espulsione del ricorrente, regolarmente entrato nel territorio nazionale, e all'assenza di profili di pericolosità sociale a suo carico.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza impugnata, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. Il Collegio ha ritenuto sussistente un pregiudizio cautelare collegato alla possibile espulsione del ricorrente, evidenziando sia il suo regolare ingresso nel territorio nazionale sia l'assenza di profili di pericolosità sociale. Ha disposto la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dell'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Il suo richiamo fonda la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale presupposto per la tutela dei dati personali dell'appellante.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il rischio che l'esecuzione dell'atto amministrativo determini la possibile espulsione di uno straniero regolarmente entrato nel territorio nazionale costituisce un pregiudizio rilevante ai fini della tutela cautelare.
  • L'assenza di profili di pericolosità sociale a carico dello straniero costituisce un elemento idoneo a sostenere la concessione della misura cautelare contro l'atto suscettibile di provocarne l'espulsione.
  • Quando accoglie l'appello cautelare, il Consiglio di Stato può riformare l'ordinanza reiettiva del TAR, accogliere la domanda cautelare proposta in primo grado e disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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