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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44578/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare in carcere dal 16/04/2006 al 03/03/2009, dopo essere stato prosciolto/assolto nei procedimenti penali (assoluzione dal Tribunale di Napoli per partecipazione associativa e assoluzione in appello per il reato di riciclaggio). L'appello per la riparazione è stato rigettato in primo grado perché la Corte di Appello ritenne che il ricorrente avesse dato causa alla detenzione per dolo o colpa grave: avrebbe mantenuto rapporti stabili e frequentazioni con partecipi del gruppo criminale (in particolare con Bekysh Volodymir e altri del "gruppo Kotz") e risultavano conversazioni intercettate e precedenti coinvolgimenti in contesti criminali che, pur non avendo portato a condanne, producevano un'apparenza di complicità giustificante la misura cautelare. Il ricorrente impugnava l'ordinanza per violazione di legge e manifesta illogicità motivazionale nella valutazione del dolo/colpa grave, sostenendo l'insufficienza probatoria e la mancata corrispondenza tra elementi cautelari e acquisizioni dibattimentali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione della Corte di Appello fosse coerente con i principi giuridici: per il giudice della riparazione è legittimo considerare condotte extraprocessuali di connivenza o contiguità (frequentazioni ambigue, conversazioni intercettate, rapporti consolidati con altri indagati) come elementi idonei a configurare dolo o colpa grave ostativi al diritto alla riparazione, anche se tali elementi non sono risultati sufficienti a determinare una condanna in sede penale. La Corte ha precisato che il sindacato di legittimità è limitato alla correttezza logico-giuridica della motivazione e non alla nuova valutazione di merito. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"

    La norma riconosce il diritto alla riparazione salvo che il prosciolto/assolto abbia concorso a causare la custodia per dolo o colpa grave; la Corte ha interpretato che tale concorso può derivare anche da comportamenti extraprocessuali di connivenza o contiguità che avvalorano l'apparenza di partecipazione criminale

  • art. 7, legge n. 203/1991 (menzionata come aggravante nel capo di imputazione)

    Citata nel contesto dei reati contestati in fase istruttoria come riferimento all'aggravante; non è centrale nella decisione sulla riparazione

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)

    "La frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione" (richiamo a precedenti: sez. 4 n. 8914/2014, sez. 4 n. 1235/2013, ecc.)

    La Cassazione conferma l'orientamento secondo cui il giudice della riparazione può valutare contiguità e frequentazioni come elementi ostativi; il controllo di legittimità verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione ma non rifa il merito

Massime di principio

  • Nel giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione il diritto all'indennizzo è escluso se emerge che l'interessato ha concorso a causare la custodia cautelare con dolo o colpa grave; tale concorso può derivare anche da condotte extraprocessuali (frequentazioni, contiguità, connivenza) pur non configuranti responsabilità penale accertata.
  • Il giudice della riparazione valuta autonomamente tutti gli elementi probatori disponibili e può considerare indizi quali intercettazioni, rapporti stabili con soggetti indiziati e precedenti coinvolgimenti in contesti criminali per ritenere la sussistenza della colpa grave.
  • La Corte di Cassazione sindaca soltanto la correttezza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito; una motivazione adeguata e congrua sul punto ostativo (dolo/colpa grave) è incensurabile anche se esiste una diversa lettura alternativa degli stessi fatti.
  • L'assoluzione penale o il riconoscimento di ingiusta detenzione per altri soggetti non impedisce, in astratto, che per il singolo indagato si ritenga sussistente colpa grave: le posizioni processuali vanno valutate con autonomia rispetto ai diversi concorrenti.
  • In situazioni analoghe è fondamentale documentare e confutare puntualmente le presunte condotte extraprocessuali (frequentazioni, colloqui intercettati, rapporti pregressi) che il giudice potrebbe ritenere idonee a integrare colpa grave; la difesa deve far confrontare nelle motivazioni la prova cautelare e quella dibattimentale per dimostrare l'assenza di contributo del soggetto alla misura cautelare.

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