Cassazione Penale, Sentenza n. 26745/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da Vicentini nei confronti del dott. Maurizio Sacco, giudice del Tribunale di Chieti. La ricusazione contestava: a) il rigetto di prove ritenute utili alla difesa; b) valutazioni sfavorevoli espresse dal giudice nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare, con riferimento alla "obiettiva gravità dei fatti ipotizzati". In sede di ricorso si deduceva un vizio di motivazione e violazione dell'art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p. (presunta indebita manifestazione del convincimento sui fatti), contestando che la Corte territoriale avesse invece fatto riferimento alla grave inimicizia ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. d). Inoltre risultava mancato deposito della copia della dichiarazione di ricusazione presso la cancelleria del giudice ricusato ai sensi dell'art. 38, comma 3 c.p.p.
La decisione
La Corte (Cassazione) ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse individuato elementi idonei a dimostrare un pregiudizio realmente incidenti sull'imparzialità del giudice, limitandosi a rimarcare decisioni sfavorevoli adottate nel normale esercizio della funzione giudicante (rigetto di istanze e valutazioni motivate sulla gravità dei fatti), che non costituiscono di per sé indice di pregiudizio indebito. Inoltre è stata rilevata la mancata prova del rispetto della forma prevista dall'art. 38 c.p.p. (deposito della copia presso la cancelleria del giudice ricusato), con conseguente manifesta infondatezza. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 38, comma 3, cod. proc. pen.
Richiede il deposito della copia della dichiarazione di ricusazione presso la cancelleria del giudice ricusato; la mancata osservanza di tale forma può comportare l'inammissibilità della dichiarazione/ricorso.
art. 36, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Prevede la ricusazione per grave inimicizia del giudice; la Corte ha ritenuto che le allegazioni del ricorrente non dimostravano tale situazione, essendo riferite a decisioni legittime e motivate del giudicante.
art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Consente la ricusazione quando il giudice abbia indebitamente manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto del processo; la Corte ha ritenuto che le valutazioni espresse nell'ordinanza di rigetto della misura cautelare rientrassero nella normale motivazione procedimentale e non costituissero prova di indebita manifestazione del convincimento.
Consente la condanna del ricorrente per ricorso manifestamente infondato al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte nella misura di euro 3.000.
Massime di principio
- Differenziare chiaramente tra decisioni giurisdizionali motivate (anche se sfavorevoli all'imputato) e comportamenti o dichiarazioni che rivelino un pregiudizio personale: solo questi ultimi giustificano la ricusazione.
- Allegazioni di pregiudizio devono essere corredate di elementi concreti e specifici che dimostrino comportamenti extra-procedimentali o palesi manifestazioni di inimicizia o pregiudizio, non limitarsi a contestare il merito di decisioni motivate.
- Rispettare rigorosamente le forme processuali previste per la dichiarazione di ricusazione (es. deposito della copia presso la cancelleria del giudice ricusato ai sensi dell'art. 38 c.p.p.), poiché la loro inosservanza può comportare l'inammissibilità.
- Quando si contesta una presunta manifestazione indebita del convincimento del giudice (art. 37, comma 1, lett. b), è necessario dimostrare che le osservazioni del giudice eccedono la normale motivazione procedimentale e non siano giustificate dal vaglio richiesto dall'istanza sottoposta al suo esame.
- Tenere presente il rischio di sanzioni per ricorsi manifestamente infondati (art. 616 c.p.p.): valutare con attenzione la fondatezza delle ragioni prima di proporre ricorsi di ricusazione.
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