Cassazione Penale, Ordinanza n. 03148/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Torino, resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., all'imputato è stata applicata la pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 16.000,00 di multa per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti. In relazione alla stessa decisione è stata disposta la confisca della somma di denaro sottoposta a sequestro. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, deducendo erronea applicazione di legge in relazione alla confisca del denaro in sequestro. La Corte rileva però che il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a reiterare le medesime censure già svolte in appello contro la sentenza di primo grado, senza una critica argomentata alle ragioni poste a fondamento della decisione di secondo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo proposto non era deducibile in questa sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivo delle doglianze già formulate in appello e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.
Norme richiamate
richiamato quale base del patteggiamento applicato dal G.I.P.
i motivi di impugnazione devono indicare specificamente ragioni di diritto ed elementi di fatto; la loro carenza determina inammissibilità
non citato
Corte Cost. sent. n. 186/2000
richiamata per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata del provvedimento impugnato, con puntuale confronto con la motivazione della decisione censurata.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre le censure già formulate in appello e già motivatamente respinte, senza confrontarsi con gli specifici passaggi argomentativi della sentenza impugnata.
- La mera deduzione generica di carenze o illogicità della motivazione non è sufficiente quando non si indichino con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno dell'impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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