Cassazione Penale, Sentenza n. 29911/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'appello cautelare volto alla sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari (con eventuale controllo elettronico), in relazione a reati di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e ricettazione. Il ricorso deduceva vizio di motivazione per mancato accertamento del persistere e dell'attualità delle esigenze cautelari e per mancata valutazione dell'inidoneità di misure alternative, nonché specifica carenza motivazionale circa l'inadeguatezza degli arresti domiciliari con dispositivi elettronici.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile a seguito di una dichiarazione di rinuncia all'impugnazione depositata dal difensore del ricorrente (6 giugno 2022) e per sopravvenuto difetto di interesse. Inoltre la Corte ha ritenuto che, prevalendo il sopravvenuto difetto di interesse quale causa di inammissibilità, non si debbano imporre al ricorrente le spese processuali né sanzioni pecuniarie, richiamando principi di diritto della giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata come riferimento per i motivi di ricorso (vizi di motivazione e violazione di legge) che il ricorrente aveva dedotto in cassazione.
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato quale parte del complesso normativo relativo all'istruttoria e alle valutazioni probatorie rispetto alle esigenze cautelari; la Corte non ha esaminato il merito per sopravvenuta inammissibilità.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Norma concernente la sostituzione delle misure cautelari; il ricorrente aveva invocato la sua applicazione per sostenere l'inidoneità della custodia carceraria rispetto ad altre misure.
art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla valutazione dell'idoneità di misure alternative (es. arresti domiciliari con controllo elettronico); la Corte non è entrata nel merito a causa dell'inammissibilità.
art. 299, comma 2, cod. proc. pen.
Norma collegata alle forme di impugnazione e motivazione dell'ordinanza impugnata; evocata nei motivi che denunciavano carenze motivazionali.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a seguito della rinuncia all'impugnazione depositata dal difensore; ha costituito la causa formale di inammissibilità.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017)
Richiamata per il principio secondo cui, in presenza di più cause d'inammissibilità, si applica quella più favorevole al ricorrente ai fini delle conseguenze economiche.
Giurisprudenza richiamata (Sez. Unite, n. 20 del 09/10/1996, Vitale)
Principio di diritto utilizzato: il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso esclude la condanna alle spese e alle sanzioni pecuniarie, non configurandosi soccombenza.
Massime di principio
- La dichiarazione di rinuncia all'impugnazione depositata dal difensore comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p., salvo diversa valutazione se la rinuncia non è valida o tempestiva.
- Quando sorge un sopravvenuto difetto di interesse (es. perché la situazione fattuale è mutata o il ricorrente ha rinunciato), tale causa di inammissibilità prevale e può impedire la condanna alle spese e alle sanzioni pecuniarie, essendo più favorevole al ricorrente.
- Se il ricorso denuncia vizi di motivazione relativi al mantenimento della custodia cautelare, il giudice di legittimità esamina tali censure solo se il ricorso è ammissibile; la mera esposizione di nuovi elementi in appello deve essere valutata dal giudice di merito (Tribunale del riesame) prima che la Cassazione entri nel merito.
- In materia di sostituzione della custodia in carcere con misure alternative, il ricorrente deve dimostrare l'assenza o la cessazione delle esigenze cautelari, la loro attualità e l'inidoneità della custodia rispetto ad altre misure; il giudice deve motivare specificamente sull'adeguatezza degli arresti domiciliari con strumenti di controllo elettronico se proposti.
- In presenza di più cause di inammissibilità, i giudici applicano quella più favorevole al ricorrente per determinare le conseguenze (in particolare rispetto alle spese), conformemente alla giurisprudenza delle sezioni unite.
- Per evitare inammissibilità per difetto di interesse, il difensore dovrebbe valutare attentamente il rapporto costi/benefici dell'impugnazione quando sopravvengono fatti che rendono privo di utilità l'esito favorevole del ricorso.
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