Cassazione Penale, Sentenza n. 3902/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto i ricorsi, ritenendoli fondati. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per la difformità tra il chiesto e il pronunciato, rilevando l'errore nel dispositivo sia nella diversa quantificazione della pena sia nella mancata concessione della sospensione condizionale prevista dall'accordo. Ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Catania per il prosieguo.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) aveva concordato la pena in mesi cinque e dieci giorni di reclusione con concessione della sospensione condizionale della pena; tuttavia il dispositivo del Giudice aveva quantificato la pena in quattro mesi di reclusione e omesso di subordinare la pena alla sospensione condizionale, divergendo quindi tra quanto richiesto dalle parti e quanto pronunciato.
Norme richiamate
codice di procedura penale, art. 444
Disciplina il patteggiamento: quando le parti concordano pena e benefici (es. sospensione condizionale) il giudice deve conformare il dispositivo all'accordo; se il giudice non intende concedere il beneficio concordato è tenuto a rigettare la domanda esplicitandone le ragioni.
decreto-legge n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 (convertito dalla L. n. 176 del 2020)
Ammette la trattazione scritta in Cassazione; nel caso concreto il giudizio si è svolto per trattazione scritta con deposito delle conclusioni.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022)
Orientamento consolidato: nel procedimento di cui all'art. 444 c.p.p., se il beneficio della sospensione condizionale è stato concordato e il giudice ritiene di non poterlo concedere deve rigettare la relativa domanda motivando espressamente il rifiuto.
Massime di principio
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il dispositivo del giudice deve rispecchiare esattamente l'accordo tra le parti su misura della pena e benefici accessori (es. sospensione condizionale); ogni divergenza può comportare l'annullamento della sentenza per 'difformità tra chiesto e pronunciato'.
- Se il giudice non intende concedere un beneficio concordato (come la sospensione condizionale), è obbligato a rigettare la richiesta con motivazione esplicita; l'assenza di tale motivazione costituisce vizio rilevante in cassazione.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza di patteggiamento quando l'errore è nella conformazione del dispositivo rispetto all'accordo, restituendo gli atti al giudice di merito per il prosieguo.
- In procedimenti decisi per trattazione scritta (art. 23 DL 137/2020 conv. L. 176/2020) le parti devono depositare le conclusioni per iscritto; la decisione della Corte si basa anche su tale documentazione scritta.
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