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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18234/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità in ragione dell'accordo delle parti sulla compensazione. La pronuncia è stata ritenuta non idonea a fondare il raddoppio del contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

La controversia origina da un giudizio promosso dalla curatela di un fallimento per ottenere il pagamento di una somma di denaro da una convenuta. Dopo la sentenza di primo grado e un primo giudizio di appello e cassazione con rinvio, il giudice di rinvio ha rideterminato in parte l'importo dovuto. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi della convenuta deceduta nel corso del rinvio, mentre la curatela ha resistito proponendo ricorso incidentale condizionato. Prima della decisione, una delle parti ha depositato atto di rinuncia e la curatela ha depositato un atto transattivo sottoscritto da tutte le parti. Il punto decisivo affrontato dalla Corte non è il merito delle censure, ma l'effetto processuale della transazione e delle rinunce: la Corte osserva che non si può dichiarare l'estinzione del giudizio per carenze formali delle rinunce, ma rileva che la transazione dimostra la volontà concorde delle parti di non insistere nei rispettivi ricorsi e quindi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire e a impugnare deve permanere fino alla decisione; la sua sopravvenuta mancanza determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso non ha efficacia estintiva se non osserva i requisiti richiesti, inclusa, nel caso della curatela, l'autorizzazione del comitato dei creditori.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude la debenza del doppio contributo unificato in relazione alla pronuncia adottata.

Massime di principio

  • La sopravvenuta transazione tra tutte le parti, quando risulti dalla documentazione ritualmente depositata, può far venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di cassazione e rendere inammissibili ricorso principale e incidentale.
  • La rinuncia al ricorso non produce automaticamente l'estinzione del giudizio se difettano i requisiti formali o i poteri rappresentativi richiesti dall'ordinamento.
  • In sede di legittimità, l'accordo delle parti sulla compensazione delle spese consente la compensazione delle spese del giudizio.
  • La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non equivale, di regola, a un accoglimento o rigetto nel merito e può escludere gli effetti sanzionatori connessi al doppio contributo unificato, secondo la valutazione della Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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